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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
te che l’ordinamento attribuisca all’ agente un diritto, ma è necessario
che ne consenta l’esercizio proprio con l’attività e le modalità che, per
altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pra-
tica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l’animale - per le con-
crete modalità della sua attuazione - a sofferenze non giustificate dall’esi-
genza della caccia.
La competenza della polizia giudiziaria in relazione ai reati a danno
degli animali
Va precisato che i reati a danno degli animali sono, al pari di ogni altro
reato inerente a diversi settori, di competenza generica di tutta la polizia
giudiziaria. Non esiste quindi alcuna competenza selettiva specifica che
determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi
reati o addirittura verso alcuni di questi reati.
La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nes-
sun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per
alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario,
nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o total-
mente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).
Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni
organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso
determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla
competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al
settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeci-
ti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.
Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio
che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di
vigilanza o di investigazione vengano svolte da alcuni organi di polizia
specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi
politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre
forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla
realizzazione di un reato).
Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inop-
portune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese
monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in relazio-
ne al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati
ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livel-
lo politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi
e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi
significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore
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