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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie


                  reato di “doping” a danno di animali, reato di pericolo essendo ritenuta
                  la condotta pericolosa di per sé e per cui si prescinde dal concetto di
                  necessità o di crudeltà, orientato a reprimere le competizioni con anima-
                  li legati alla zoomafia ed alle scommesse clandestine, infatti i primi effet-
                  ti di queste disposizioni si sono avuti in casi di detenzione illecita di uccel-
                  li dopati per esaltarne le doti canore. Per quanto riguarda il reato di sot-
                  toposizione dell’animale a trattamenti che creano un danno alla sua salu-
                  te, questo è stato ritenuto dalla giurisprudenza reato di condotta analo-
                  gamente al reato di doping previsto dal medesimo articolo, per cui non è
                  necessario il verificarsi concreto dell’evento di danno ‘essendo sufficien-
                  te porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e
                  modalità di applicazione a porre in essere condotte di per sè lesive del-
                  l’integrità fisica dell’animale (Tribunale Penale di Bologna Sentenza n.
                  2555 - 08/10/07)
                     Per quanto riguarda l’elemento soggettivo dell’art. 544 ter c.p. nelle
                  sue varie disposizioni, analogamente all’art. 544 bis c.p. “uccisione di
                  animali”, sono escluse le forme colpose di negligenza, imprudenza e impe-
                  rizia, ma è previsto il dolo, anche eventuale inteso come previsione del
                  rischio di maltrattare un animale mediante propria condotta, ed accetta-
                  zione dello stesso. Al di là della crudeltà (dolo specifico si agisce con il fine
                  di essere crudeli- cfr Trib. Pen. Torino 25.10/06 Palermo), il secondo
                  requisito soggettivo ovvero la mancanza di necessità è alternativo al
                  primo e non è ad esso assimilabile, in quanto il suo presupposto è la
                  coscienza e volontà delle azioni (dolo generico) in assenza di giustificati
                  motivi, e perciò ad esempio nelle condotte omissive sarà sufficiente la
                  coscienza che le proprie colpevoli omissioni causano gravi sofferenze agli
                  animali, e l’accettazione di esse, anche a titolo di rischio (cfr dolo even-
                  tuale).
                     Il terzo comma dell’art. 544 ter prevede una circostanza aggravante a
                  effetto speciale, che porta ad un aumento fisso della metà della pena, che
                  si concreta nell’ipotesi in cui dalle condotte del 1° comma dell’articolo in
                  questione derivi la morte dell’animale, come ipotesi di vera e propria pre-
                  terintenzione, che denota l’intento fortemente sanzionatorio del legislato-
                  re. Tale aggravante sussiste solo se la morte dell’animale è conseguenza
                  non voluta del maltrattamento, e della quale l’agente neppure ha accet-
                  tato il rischio, in caso contrario, evidentemente, si configurerebbe il reato
                  di uccisione di animali ex art. 544 bis c.p.
                     L’importanza di tale reato è stata sottolineata anche da una circolare
                  inviata nel gennaio 2009 dal Procuratore Capo di Milano a tutti i suoi
                  sostituti per informarli che le fattispecie penali del maltrattamento ani-
                  male devono essere prese in seria considerazione al pari di altre violazio-


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