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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
rango di delitti con conseguente innalzamento delle pene e dei termini di
prescrizione, mentre l’art. 727 c.p. resta a disciplinare la fattispecie di
abbandono degli animali e detenzione in condizioni incompatibili, come
illecito contravvenzionale con termine di prescrizione da 3 a 4 anni e
mezzo in caso d’interruzione. Non è invece incorporato nel codice pena-
le il divieto di commercializzazione di abiti confezionati con pelliccia di
cane e gatto, anch’esso punito a titolo di contravvenzione.
Le sanzioni diventano così molto più incisive, finalmente l’uccisione
ingiustificata di animali propri è reato, seppur attuate senza gravi soffe-
renze e la somministrazione di sostanze stupefacenti o la sottoposizione a
trattamenti che ne procurano un danno alla salute degli stessi, le scom-
messe ed i combattimenti tra cani sono fortemente sanzionati.
È inoltre prevista la confisca obbligatoria degli animali oggetto di tali
reati, anche in caso di patteggiamento e dunque anche il sequestro pre-
ventivo degli stessi ai sensi dell’art. 321 c.p.p. co. III bis.
Le quattro ipotesi delittuose introdotte nel capo IX bis del codice pena-
le rubricato dei “Delitti contro il sentimento per gli animali” sono certa-
mente da considerarsi reati plurioffensivi, da un lato tali reati arrecano
un danno al sentimento di pietà che la comunità prova per gli animali, dal-
l’altro producono ipso facto anche la lesione dell’animale stesso. A soste-
gno di tale interpretazione è l’indirizzo maggioritario giurisprudenziale,
ex multis si veda la sentenza del Consiglio Stato per cui “per opinione tra-
dizionalmente accolta, le regole poste dall’ordinamento giuridico in mate-
ria di tutela degli animali, in via di puro principio non proteggono gli ani-
mali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisione gratuita bensì
il comune sentimento di pietà che l’uomo prova verso gli animali e che
viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; tuttavia, in via
interpretativa adeguata all’evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in
tema naturalistico, le norme de quibus devono intendersi anche come
dirette a tutelare gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed
uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del
dolore” [Consiglio Stato sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317].
A tal fine può essere utile premettere come i giudici di legittimità
hanno più volte sottolineato come tra il reato di cui all’art. 727 c.p. ante
riforma e quello previsto dall’art. 544 ter c.p. sussista continuità norma-
tiva non solo per l’identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma
anche perchè sono rimaste identiche le condotte punibili (così Cass. Pen.
Sez. III, 21/12/2005 sentenza n. 46784), con ciò evidentemente aderendo
alle precedenti interpretazioni giurisprudenziali per cui bene giuridico è
sempre stato considerato in via formale il sentimento verso gli animali,
ma in via mediata l’animale stesso.
16 - SILVÆ - Anno V n. 11