Page 12 - ZAIA III bozza
P. 12
Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
IL MALTRATTAMENTO
DEGLI ANIMALI
E LE PENE ACCESSORIE
di Maurizio Santoloci*
Sono quattro gli atti produttivi di conseguenze giuridiche introdotti dall’articolo 189 del
2004 in materia di maltrattamento degli animali: la lesione, che segue la linea di principio
della lesione personale; la sottoposizione a sevizie o a fatiche e comportamenti incompati-
bili etologicamente; il reato di doping a danno di animali; l’impiego degli stessi in com-
battimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Allorchè si è ravvisata una carenza legislativa dal precedente articolo 727 c.p., già modi-
ficato nel 1993, si è sviluppata l’esigenza di ampliare il concetto di soggettivizzazione del-
l’essere animale, capace di percepire sofferenze e gioie proprie, sicchè il procurargli inu-
tile nocumento viene adesso trattato al pari di un delitto, perché reato plurioffensivo.
Ogni organo di Polizia Giudiziaria, è tenuto ad intervenire e a svolgere indagini in mate-
ria di reati a danno degli animali, per cui la denuncia di un privato verso qualsiasi Forza
di Polizia deve essere accettata, indipendentemente dalla sua competenza: il rifiuto com-
porta omissione di atti d’ufficio.
Four are the acts producing legal consequences, brought in by article 189/2004 on the
subject of animal mistreatment: a wound, considered on principle the same as a bodily
harm; the exposure to torture, labours or to ethologically unacceptable practices; the
crime of animal doping; their use in illegal fights or non-authorized competitions.
When a legislative lack was identified from the previous article 727 of the penal code,
already modified in 1993, a need came out in order to widen the concept of subjectification
of an animal, able to perceive its own sufferings and pleasures, so that causing it needless
harms is considered a crime, since it can be considered a pluri-offence. Every Body of Cri-
minal Police is obliged to intervene and to carry out an investigation in case of crimes again-
st animals, and so each report from a private individual must be accepted by every police
forces, regardless of their specific competence. A deny is to be considered dereliction of duty.
on la legge 189 del 2004 il Parlamento ha introdotto delle nuove
norme a tutela degli animali, tramite la tecnica della novellazione,
Cinserendo nel secondo libro del codice penale, subito prima dei
“Delitti contro la famiglia”, il capo IX bis “Dei delitti contro il sentimen-
to per gli animali” che introduce quattro fattispecie penalmente rilevan-
ti. L’intervento nasce estrapolando diverse previsioni incriminatrici pre-
senti nel precedente art. 727 c.p., già modificato nel 1993, elevandole al
* Magistrato – Direttore del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria
Ambientale del CFS
SILVÆ - Anno V n. 11 - 15