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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
Dato comune a tutte le nuove fattispecie incriminatrici è il concetto di
animale, elemento costitutivo che individua, in via mediata il soggetto
passivo della norma, nonché l’elemento materiale su cui ricade l’attività
fisica dell’agente.
L’art. 727 c.p. nella sua originaria formulazione si riferiva solo agli
animali per cui l’uomo provava pietà e compassione, quelli per cui la col-
lettività non tollerava vedere sofferenza, e così il sentimento di compas-
sione interveniva solo se l’animale aveva reazioni che l’uomo conosceva
come proprie. Con la modifica dell’art. 727 c.p. ad opera della legge n.
473 del 22 novembre 1993 grazie alla mutata sensibilità verso il mondo
animale, si iniziava a diffondere un’interpretazione più estesa.
Quesito di indubbia rilevanza sostanziale risulta certamente essere
quello inerente la corretta interpretazione del concetto di animale, tute-
lato dalla nuova normativa. L’emanazione della legge 189 del 2004 ci
porta a ritenere che sia ampiamente superata la restrittiva interpretazio-
ne del concetto di animale, annoverando ogni essere vivente appartenen-
te al genere, senza esclusione alcuna tra animali d’affezione ed animali
che non lo siano, tra vertebrati e invertebrati, diversamente dal d.lgs n.
116/92 che in materia di vivisezione garantisce esplicitamente solo le cavie
da laboratorio che siano vertebrati. A sostegno di tale interpretazione
rileviamo recentissime pronunce di merito che imputano la violazione
dell’articolo 544 ter c.p. e dell’art 727 c.p. a ristoratori che detengono
pesci e crostacei vivi sul ghiaccio, o a soggetti che maltrattano animali
cosiddetti ‘da reddito’ ossia: mucche, vitelli, maiali e galline (Tribunale
Penale di Torino in composizione collegiale 25 ottobre 2006 imp. Paler-
mo, Tribunale Pavia 24/04/07 Decreto penale di condanna a danno di
società di macellazione di Pavia, per maltrattamento delle mucche ex art
544 ter c.p.), ma anche rondini o colombi, soggetto passivo, quanto gli
altri animali, della nuova normativa. Il testo, come dimostrato dalla
recente giurisprudenza, considera gli animali in sé, non vi sono differen-
ze fra animali d’affezione, domestici o selvatici e così se qualcuno uccide
per divertimento anche solo una lumaca, compie un reato e può essere
punito. Deve dunque concludersi per un’interpretazione in senso esteso
del concetto di animali, suffragata, come precedentemente esposto da
recentissime pronunce di merito.
Ovviamente l’animale in questione dovrà essere vivo, trattandosi di un
implicito presupposto dell’azione o del fatto la cui preesistenza è neces-
saria perché assuma carattere criminoso la fattispecie.
A distanza di tempo dal momento dell’approvazione della legge 189 del
2004 alcuni degli aspetti più criticati della novella sono stati interpretati
dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in senso estensivo, e dun-
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