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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
que in linea con una tutela sostanziale degli animali richiesta; si pensi a
titolo esemplificativo all’interpretazione data dalla giurisprudenza di
merito del concetto di lesione con la sentenza del Tribunale Penale di
Torino del 25.10.06 imp. Palermo, all’individuazione degli enti animali-
sti quali persone offese ex art. 90 c.p. con conseguente legittimazione
degli stessi alla costituzione di parte civile [Cass. Pen., Sez. III, 12 otto-
bre 2006, n. 34095], al rapporto tra legge speciale in materia di animali e
legge generale, affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 46784/05
[Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, n. 46784].
“Maltrattamento di animali” Art. 544 ter c.p.
L’articolo 544 ter c.p. rubricato “Maltrattamento di animali” stabilisce
letteralmente che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che pro-
curano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà
se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. L’artico-
lo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratti in svariati
modi un qualunque animale, con condotta attiva o omissiva, per cui per
ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l’azione materiale di cagiona-
re lesione materiale ad un animale, ad esempio percuotendolo o colpendo-
lo, ma è anche sufficiente lasciarlo soffrire per inedia e mancanze di cure
attraverso una condotta omissiva consapevole delle inflizioni poste.
Trattasi di una norma penale mista, contenente diverse previsioni,
consistenti alternativamente al primo comma nel cagionare una lesione ad
un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insoppor-
tabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono
previste la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposi-
zione dell’animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute.
Il maltrattamento di animali, da semplice contravvenzione assurge
oggi al rango di delitto con la previsione della reclusione da tre mesi ad
un anno o della multa da 3.000 a 15.000 euro, pena eventualmente aggra-
vata dalla morte dell’animale maltrattato. Importante sottolineare come
per il perfezionarsi del reato sia sufficiente un’unica condotta, a diffe-
renza dei maltrattamenti in famiglia in cui sono richieste più condotte, in
particolare nel caso di maltrattamento mediante condotta attiva tale
aspetto sarà rilevante.
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