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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie


                  que in linea con una tutela sostanziale degli animali richiesta; si pensi a
                  titolo esemplificativo all’interpretazione data dalla giurisprudenza di
                  merito del concetto di lesione con la sentenza del Tribunale Penale di
                  Torino del 25.10.06 imp. Palermo, all’individuazione degli enti animali-
                  sti quali persone offese ex art. 90 c.p. con conseguente legittimazione
                  degli stessi alla costituzione di parte civile [Cass. Pen., Sez. III, 12 otto-
                  bre 2006, n. 34095], al rapporto tra legge speciale in materia di animali e
                  legge generale, affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 46784/05
                  [Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, n. 46784].

                  “Maltrattamento di animali” Art. 544 ter c.p.

                     L’articolo 544 ter c.p. rubricato “Maltrattamento di animali” stabilisce
                  letteralmente che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
                  lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
                  fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
                  punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
                  15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
                  sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che pro-
                  curano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà
                  se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. L’artico-
                  lo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratti in svariati
                  modi un qualunque animale, con condotta attiva o omissiva, per cui per
                  ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l’azione materiale di cagiona-
                  re lesione materiale ad un animale, ad esempio percuotendolo o colpendo-
                  lo, ma è anche sufficiente lasciarlo soffrire per inedia e mancanze di cure
                  attraverso una condotta omissiva consapevole delle inflizioni poste.
                     Trattasi di una norma penale mista, contenente diverse previsioni,
                  consistenti alternativamente al primo comma nel cagionare una lesione ad
                  un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insoppor-
                  tabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono
                  previste la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposi-
                  zione dell’animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute.
                     Il maltrattamento di animali, da semplice contravvenzione assurge
                  oggi al rango di delitto con la previsione della reclusione da tre mesi ad
                  un anno o della multa da 3.000 a 15.000 euro, pena eventualmente aggra-
                  vata dalla morte dell’animale maltrattato. Importante sottolineare come
                  per il perfezionarsi del reato sia sufficiente un’unica condotta, a diffe-
                  renza dei maltrattamenti in famiglia in cui sono richieste più condotte, in
                  particolare nel caso di maltrattamento mediante condotta attiva tale
                  aspetto sarà rilevante.


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