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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cit-
tadini. Ma nulla di più.
Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa
e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un
reato a danno degli animali. E non possono rifiutare il loro operato (sotto
pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328
C.P.) qualora un privato o un’associazione si rivolga a loro sostenendo, e
ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi
ad un organo specializzato.
Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell’art. 55 c.p.p. il
quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria ini-
ziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conse-
guenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assi-
curare le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selet-
tive per genere di reati ma crea un connubio generale: polizia giudiziaria
(generica) - reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto
che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con
un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero
considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudi-
ziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possa-
no demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territo-
ri e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi.
Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del
codice di procedura penale.
Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M.
23 marzo 2007, con il quale Corpo forestale dello Stato e Polizie Munici-
pali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell’a-
zione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e
correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore,
non sortisce certo l’effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in
campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la
competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di
polizia dalla medesima competenza.
In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di
competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potrem-
mo definire “politico”) alcuni organi di PG con funzioni di priorità ope-
rativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla compe-
tenza generale di base gli altri organi di PG non citati.
Come già sopra accennato, il 23 marzo 2007, il Ministro dell’Interno
Giuliano Amato, sentito il Ministero per le politiche agricole ed il Mini-
stero della Salute, ai sensi dell’art. 6 della legge 189 del 2004 ha stabilito
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