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Il maltrattamento degli animali e le pene accessorie
le modalità di coordinamento delle varie forze di polizia a tutela degli ani-
mali, disponendo che “l’attività di prevenzione e contrasto di tali crimini
è demandata in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato, e nell’am-
bito territoriale di appartenenza, ai corpi di Polizia Municipale e Pro-
vinciale, ferma restando la competenza della polizia giudiziaria che la
legge rimette a ciascuna Forza di Polizia”.
Per quanto riguarda le altre forze di Polizia, i Prefetti “nell’ambito
delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di con-
trollo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti
delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordina-
to sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1, nonché, anche
previa consultazione dei Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza
pubblica, individuano le modalità di concorso dell’Arma dei Carabinieri
e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazio-
ne alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di profes-
sionalità presente nelle due forze di polizia, nonché le modalità di con-
corso del Corpo della Guardia di Finanza, con riguardo alle specifiche
competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finan-
ziaria a tutela del bilancio pubblico”.
Si riconferma così la competenza generale di tutti gli organi di polizia
giudiziaria in materia di tutela dei diritti degli animali, espressa dall’in-
ciso “ferma restando la competenza della polizia giudiziaria che la legge
rimette a ciascuna Forza di Polizia” con l’individuazione, in base ad un
criterio logico, di un riparto di competenze prioritarie a livello istituzio-
nale e di principio, di alcuni organi di P.G. che non esonera in alcun
modo le altre forze di polizia dall’intervento.
Per essere più chiari ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro
dell’Interno il Corpo forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie
Provinciali sono - come è logico e giusto che sia - organi di riferimento pri-
mario per l’applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime
tutti gli altri organi di PG (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Guardia Costiera, Guardiaparco ed altri statali o locali) dal dovere
positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. Il rifiuto per
presunta “incompetenza” sarebbe una grave omissione di atti di uffici.
Funzione di prevenzione della P.G. e reati a danno di animali
L’art. 55 del c.p.p., disciplinando dettagliatamente le attività della
P.G., indica una serie di finalità ben precise, statuendo che la polizia
prende notizia dei reati, presupposto per avviare ogni attività, ha il pote-
re/dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto, e tale informa-
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