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Inquinamento elettromagnetico


                  624, è stata ritenuta dai giudici della Corte un’equiparazione valida non
                  solo ai fini repressivi propri dell’art. 624 c.p. disciplinante il furto, ma
                  anche ai fini propri dell’art. 674 c.p. in materia di tutela dell’incolumità
                  pubblica.
                     Inoltre si osserva come, nel caso di specie, si tratti di una cosa: « che
                  è suscettibile di essere, come tale, anche gettata, dal momento che il
                  verbo “gettare”, usato dal legislatore per descrivere la materialità della
                  condotta prevista dall’art. 674 c.p. ha anch’esso in italiano un significa-
                  to ampio, e non indica soltanto l ‘azione di lanciare qualcosa in qualche
                  luogo, ma anche quella del mandar fuori, emettere, espellere, che ben
                  può ricomprendere il fenomeno dell’emissione e propagazione delle onde
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                  elettromagnetiche. ».
                     Quindi, secondo i Giudici, tenendo conto non solo del significato
                  proprio delle singole parole, ma anche di quello derivante dalla loro
                  connessione, emerge che l’espressione “gettare una cosa” può essere
                  di per sé idonea ad includere anche l’azione di chi emette o propaga
                  onde elettromagnetiche. Pertanto ben si può ritenere che l’astratta
                  configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. riferito all’emissione
                  di onde elettromagnetiche non costituisca un’applicazione analogica
                  (non ammissibile) della norma penale alla suddetta fattispecie, ma
                  invece rappresenti: « una semplice interpretazione estensiva diretta
                  ad enucleare dalla disposizione il suo effettivo significato, che ad essa
                  - in mancanza di altre norme da cui possa emergere una diversa
                  volontà del legislatore - può attribuirsi, anche se non evidente a
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                  prima vista .».
                     È dunque, possibile inquadrare nell’art. 674 c.p. anche la fattispecie
                  di emissione delle onde elettromagnetiche.
                     Si tenga infine presente l’utilità pratica conseguente all’utilizzazio-
                  ne di tale fattispecie che, costruita secondo i canoni del reato di peri-
                  colo, risulta applicabile laddove la lesione del bene giuridico protetto
                  non si sia ancora manifestata. In tal modo, si consentirebbe allora una
                  significativa anticipazione di tutela ed il superamento delle difficoltà
                  connesse all’accertamento del nesso causale, che invece si incontrano
                  nel caso in cui la norma penale da applicarsi preveda come elemento
                  essenziale della fattispecie il verificarsi di un danno. Più precisamente
                  l’art. 674 c.p. sembrerebbe concernere una fattispecie di pericolo con-
                  creto, la cui applicazione risulta perciò subordinata all’accertamento
                  da parte del giudice della reale idoneità lesiva della “cosa”, cui di volta
                  in volta si fa riferimento. Per questo motivo tale figura di reato è stata

                  6  Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36845 del 26 settembre 2008.
                  7  Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36845 del 26 settembre 2008.

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