Page 171 - ZAIA III bozza
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Inquinamento elettromagnetico
624, è stata ritenuta dai giudici della Corte un’equiparazione valida non
solo ai fini repressivi propri dell’art. 624 c.p. disciplinante il furto, ma
anche ai fini propri dell’art. 674 c.p. in materia di tutela dell’incolumità
pubblica.
Inoltre si osserva come, nel caso di specie, si tratti di una cosa: « che
è suscettibile di essere, come tale, anche gettata, dal momento che il
verbo “gettare”, usato dal legislatore per descrivere la materialità della
condotta prevista dall’art. 674 c.p. ha anch’esso in italiano un significa-
to ampio, e non indica soltanto l ‘azione di lanciare qualcosa in qualche
luogo, ma anche quella del mandar fuori, emettere, espellere, che ben
può ricomprendere il fenomeno dell’emissione e propagazione delle onde
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elettromagnetiche. ».
Quindi, secondo i Giudici, tenendo conto non solo del significato
proprio delle singole parole, ma anche di quello derivante dalla loro
connessione, emerge che l’espressione “gettare una cosa” può essere
di per sé idonea ad includere anche l’azione di chi emette o propaga
onde elettromagnetiche. Pertanto ben si può ritenere che l’astratta
configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. riferito all’emissione
di onde elettromagnetiche non costituisca un’applicazione analogica
(non ammissibile) della norma penale alla suddetta fattispecie, ma
invece rappresenti: « una semplice interpretazione estensiva diretta
ad enucleare dalla disposizione il suo effettivo significato, che ad essa
- in mancanza di altre norme da cui possa emergere una diversa
volontà del legislatore - può attribuirsi, anche se non evidente a
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prima vista .».
È dunque, possibile inquadrare nell’art. 674 c.p. anche la fattispecie
di emissione delle onde elettromagnetiche.
Si tenga infine presente l’utilità pratica conseguente all’utilizzazio-
ne di tale fattispecie che, costruita secondo i canoni del reato di peri-
colo, risulta applicabile laddove la lesione del bene giuridico protetto
non si sia ancora manifestata. In tal modo, si consentirebbe allora una
significativa anticipazione di tutela ed il superamento delle difficoltà
connesse all’accertamento del nesso causale, che invece si incontrano
nel caso in cui la norma penale da applicarsi preveda come elemento
essenziale della fattispecie il verificarsi di un danno. Più precisamente
l’art. 674 c.p. sembrerebbe concernere una fattispecie di pericolo con-
creto, la cui applicazione risulta perciò subordinata all’accertamento
da parte del giudice della reale idoneità lesiva della “cosa”, cui di volta
in volta si fa riferimento. Per questo motivo tale figura di reato è stata
6 Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36845 del 26 settembre 2008.
7 Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36845 del 26 settembre 2008.
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