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Inquinamento elettromagnetico


            alla salute della popolazione esposta, essendo proprio detta nocività l’ele-
            mento qualificante dell’ipotesi contravvenzionale rispetto alle ipotesi di
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            illecito amministrativo indotto dal solo superamento della soglia fissata .
               A parere del Giudice per le indagini preliminari la situazione rappresen-
            tata dagli atti di indagine poteva dunque essere, senza dubbio, ricondotta alla
            fattispecie contravvenzionale ipotizzata dalla pubblica accusa, evidenziando
            una situazione di reiterata emissione di onde cagionate da campi elettroma-
            gnetici da qualificare in termini di molestia quantomeno nei riguardi dei resi-
            denti nelle aree immediatamente adiacenti alle postazioni di esecuzione della
            verifica dell’ARTA e comunque verosimilmente nociva per la salute pubblica,
            come è dato evincere dai valori complessivi di propagazione delle onde, risul-
            tati di entità decisamente superiore ai limiti fissati nella legislazione speciale.
               L’alta concentrazione di emissioni in unico sito e la reiterazione nel
            tempo della propagazione di onde generate da campi elettromagnetici in
            misura decisamente superiore ai limiti consentiti, secondo quanto accla-
            rato attraverso la situazione costantemente monitorata dall’ARTA, con-
            sentiva di ravvisare una situazione determinativa di molestia con riguar-
            do ai residenti del sito, posti in una condizione continuativa di disagio e
            di disturbo a cui non si è in realtà mai riusciti a porre definitivo rimedio,
            quantomeno riconducendo l’entità delle emissioni nei limiti di salvaguar-
            dia indicati nella legislazione speciale.
               Quanto sopra illustrato, dunque, consentiva di ravvisare elementi a
            sostegno della contestata violazione della contravvenzione di cui all’art,
            674 c.p., riferibile a tutti gli indagati per la partecipazione di ciascun
            impianto alla creazione dei campi elettromagnetici.
               Quanto al periculum, appariva evidente come la libera disponibilità in
            capo agli indagati degli impianti radiotelevisivi siti nella zona di San Sil-
            vestro, in quanto cose pertinenti al reato, potesse aggravare o protrarre
            le conseguenze del reato ipotizzato, consentendo proprio attraverso l’e-
            sercizio degli impianti la reiterazione delle emissioni disturbanti, moleste
            e potenzialmente nocive con conseguenti rilevanti rischi anche per il
            benessere e la salute dei residenti nella zona, non altrimenti scongiurabi-
            li se non con il sequestro degli impianti.
               Alle difficoltà derivanti da una iniziativa giudiziaria a così ampio rag-
            gio, si sono aggiunte anche quelle derivanti dall’esame, da parte degli
            investigatori del Corpo forestale dello Stato, di un’enorme mole di docu-
            menti utili a ricostruire una vicenda che durava da circa una dozzina di
            anni, che ha visto anche l’intervento della Magistratura amministrativa
            con pronunce alterne.


            14 Sentenza della Corte di Cassazione. Sez. 1 sentenza n. 15717 del 12.3.2002.

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