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Inquinamento elettromagnetico


            più volte ritenuta idonea ad assicurare una tutela preventiva della
            salute pressoché assoluta: essa cioè è stata  ritenuta applicabile, pro-
            prio in virtù dell’accertamento del pericolo in concreto, anche nei con-
            fronti di comportamenti conformi alle prescrizioni cautelari stabilite
            da specifica legislazione.
               Tale orientamento è stato però giustamente sottoposto a numerose cri-
            tiche ed è stato superato da un orientamento diverso e ormai prevalente
            secondo il quale l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costi-
            tuisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione
            del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal legislatore
            socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, l’emis-
            sione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore che rego-
            lano la specifica attività.
               In altri termini, all’inciso «nei casi non consentiti dalla legge» deve
            riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di
            spartiacque tra il versante dell’illecito penale da un lato e quello dell’il-
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            lecito civile dall’altro .
               A tal proposito la Suprema Corte ha concluso ritenendo che:  « anche
            nel caso di emissione di onde elettromagnetiche, il presupposto necessa-
            rio perché sia eventualmente integrato il reato di cui all’art. 674 c.p. è
            comunque quello del superamento dei limiti previsti dalle specifiche
            norme di settore, mentre deve invece escludersi ogni illiceità qualora le
            immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente,
            nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di legittimità e di non
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            pericolosità . ».
               La Corte di Cassazione propende dunque per un’impostazione garan-
            tista e legalitaria, volta a considerare le conseguenze di una “libera”
            applicazione della norma penale. Se, infatti, è forse più condivisibile con-
            ferire al giudice ampia libertà di azione nell’ipotesi in cui si tratti di irro-
            gare sanzioni di natura amministrativa o civile, diversa è la circostanza
            che vede il giudice artefice di una valutazione di illiceità al cui accerta-
            mento consegua l’irrogazione di una pena restrittiva della libertà perso-
            nale dell’imputato. Si finirebbe, infatti, per attribuire al giudice penale
            una responsabilità che invece dovrebbe appartenere soltanto al legislato-
            re al quale anche il giudice dovrebbe essere tenuto ad uniformarsi. Tut-
            tavia, spesso è proprio l’inaccettabile lentezza che caratterizza gli inter-
            venti legislativi anche in materia di diritti fondamentali che, di fatto,
            costringe il giudice penale ad intervenire al fine di garantirne un elevato
            grado di tutela.

            8  Cassazione penale Sez. III sentenza n. 236682 del 11 maggio 2007.
            9  Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36845 del 26 settembre 2008.
                                                             SILVÆ - Anno V n. 11 - 175
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