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Inquinamento elettromagnetico


                  capo agli indagati. Tutto ciò in quanto tali emittenti risultavano aver con-
                  tribuito alla emissione di campi elettromagnetici di entità complessivamen-
                  te intollerabile per i residenti nelle aree circostanti e, comunque, di entità
                  superiore ai valori limite previsti dalla normativa vigente dettata a tutela
                  delle popolazioni, reiterando nel tempo la medesima condotta.
                     Pertanto, tra aprile e maggio del 2008, gli uomini del Corpo forestale
                  dello Stato davano esecuzione a circa una trentina di ordini di sequestro
                  preventivo a carico delle emittenti, suscitando una vasta eco nell’opinio-
                  ne pubblica che parlava di “prima vera vittoria dei residenti” ed ancora,
                  “una battaglia che sino ad oggi non aveva provocato nulla sotto l’aspet-
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                  to giudiziario” .
                     Relativamente al profilo di legittimità del provvedimento, il Giudice per
                  le indagini preliminari, accoglieva le richieste del Pubblico Ministero ed
                  osservava preliminarmente che, con specifico riguardo alla sussistenza del-
                  l’ipotesi accusatoria, la tematica dell’inquadrabilità del fenomeno delle
                  emissioni di onde elettromagnetiche, nella fattispecie di cui all’art. 674 c.p.,
                  era già stata oggetto di ampia discussione in ambito giurisprudenziale.
                     In particolare l’orientamento prevalente della Suprema Corte, se da
                  un lato aveva ritenuto il fenomeno della propagazione delle onde elettro-
                  magnetiche, riconducibile al reato di cui all’art. 674 c.p., facendo rien-
                  trare nel concetto di “cose mobili” anche i “campi elettromagnetici” ed
                                                                               11
                  “equiparando il propagarsi delle onde” alla nozione di “gettare” , dal-
                  l’altro riteneva non sufficiente il semplice superamento dei limiti fissati
                  dalla legislazione speciale, occorrendo l’attitudine della condotta ad
                  offendere e molestare le persone, che costituisce l’elemento essenziale
                  della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica.
                     La giurisprudenza di legittimità riteneva, inoltre, non sussistere un
                  rapporto di specialità tra l’illecito amministrativo del superamento dei
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                  limiti di emissione e la fattispecie contravvenzionale prevista dal codice
                  penale, essendo le due norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e
                  fondate su diversi presupposti.
                     La condotta costitutiva dell’illecito penale, infatti, sussiste per il fatto
                  di aver cagionato offesa o molestia alle persone e quindi anche a prescin-
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                  dere dal superamento dei predetti limiti .
                     Per la configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. occorre dunque la
                  concreta possibilità che il campo indotto dalle emissioni delle onde elettro-
                  magnetiche sia idoneo a determinare l’effettivo nocumento o turbamento

                  10 “Antenne tutti sotto inchiesta” Il Messaggero del 30.04.2008.
                  11 Cassazione penale . Sez. I sentenza n. 5292 del 11.11.1999, Cassazione penale . Sez. I sentenza n. 5256 del
                    29.11.1999 , Cassazione penale  Sez. I n. 1024 del 12.3.1992.
                  12 Articolo 15 della Legge. n. 36/01
                  13 Sentenza della Corte di Cassazione sez. I sentenza n. 10475 del 31.1.2002.

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