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Inquinamento elettromagnetico


               Rapportato alla legislazione di settore in tema di campi elettromagne-
            tici, l’art. 674 c.p. appare caratterizzato inoltre da un apprezzabile coef-
            ficiente di afflittività non riscontrabile nemmeno nella normativa di ulti-
            ma introduzione. La legge-quadro sulla protezione dall’inquinamento
            elettromagnetico, come già più volte ricordato, non prevede infatti alcu-
            na specifica sanzione penale da irrogarsi nel caso di superamento dei limi-
            ti legali; e ciò, nonostante in tali ipotesi possa senz’altro ravvisarsi un
            reale pericolo per un bene primario come la salute. Diversamente, chiun-
            que ponga in essere una condotta riconducibile all’ipotesi contravvenzio-
            nale prevista dall’art. 674 c.p. viene punito oltre che con un’ammenda,
            irrisoria nel suo ammontare, con l’arresto fino ad un mese.
               Fondamentale per l’applicazione di tali ipotesi contravvenzionale al
            fenomeno dell’elettrosmog è sicuramente l’operazione ermeneutica che
            ha permesso un’interpretazione estensiva del significato attribuibile sia
            alla nozione di “cosa” che alla nozione di “getto” contenute nell’art.
            674.c.p..
               Il significato attribuibile alla nozione di “cosa”, viene enucleato ricor-
            rendo contemporaneamente ad un criterio naturalistico e ad un criterio
            sistematico, cioè ad un criterio che permetta di considerare il sistema
            penale nel suo complesso. Se infatti da un punto di vista naturalistico non
            c’è dubbio che anche le onde elettromagnetiche abbiano una loro indivi-
            dualità fisica, essendo suscettibili di misurazione e di utilizzazione per
            scopi diversi anche da un punto di vista sistematico si ritiene possibile
            enucleare un significato di “cosa” tale da comprendere anche le onde elet-
            tromagnetiche. Più precisamente, per fondare i presupposti di una inter-
            pretazione estensiva dall’art. 674 c.p., i Giudici della Suprema Corte,
            aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, hanno stabilito
            che nell’espressione “getto di cose”, usata dall’art. 674 c.p., possono
            farsi rientrare, mediante una semplice interpretazione estensiva, anche
            la creazione, l’emissione e la propagazione di onde elettromagnetiche:
            «Nulla infatti osta a che il termine “cosa”, già di per sé ampiamente
            generico ed idoneo ad esprimere una pluralità di significati, comprenda
            anche le energie, che sono pacificamente dotate, al pari delle  res qui
            tangi possunt, di fisicità e di materialità e che dunque, sia per la loro atti-
            tudine ad essere misurate, percepite ed utilizzate sia per la loro indivi-
            dualità fisica ben possono essere considerate “cose”. ».
               D’altra parte la Corte si avvale, anche, dell’equiparazione tra energie
            e cose mobili effettuata espressamente dal secondo comma dell’art. 624
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            c.p. Infatti, l’equiparazione tra energie e cose mobili sancita dall’art.

            5  Art. 624 II comma del Codice Penale “Agli effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia
               elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico”.
                                                             SILVÆ - Anno V n. 11 - 173
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