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Inquinamento elettromagnetico
vo tesi a mettere in evidenza l’importanza riconosciuta alle azioni di
intervento demandate ai singoli Stati membri. Infatti, tenuto conto del
particolare valore di indirizzo insito negli atti comunitari emanati sotto
forma di raccomandazione, i quali, sebbene privi di forza vincolante,
esplicano un indiscutibile orientamento dell’azione degli Stati membri,
l’esplicito richiamo ai principi di “precauzione” e di “maggior tutela com-
patibile” risulta di tutto rilievo. Del resto, si tratta di princìpi che carat-
terizzano interamente la politica comunitaria in materia ambientale, il
cui scopo è appunto quello di istituire un sistema di protezione teso a
garantire una cornice di tutela minima uniforme per tutta la popolazione
della Comunità.
2. La normativa nazionale
La disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico costituisce
l’applicazione più evidente del principio di precauzione. In assenza di
una individuazione certa degli effetti a breve medio e lungo termine, il
legislatore è infatti intervenuto a fini di tutela.
Il primo intervento normativo, a livello nazionale, è avvenuto con il
D.P.C.M. del 23 aprile 1993 (non più in vigore), che fissava limiti massi-
mi di esposizione, in ambiente esterno ed abitativo, a campi elettrici e
magnetici generati alla frequenza industriale nominale (50Hz), con esclu-
sione delle esposizioni professionali sul luogo di lavoro e delle esposizioni
intenzionali per motivi sanitari. Il decreto si occupava in particolare
della determinazione di distanze di rispetto degli elettrodotti.
Il Decreto legislativo n. 194/2007, in attuazione della direttiva n.
2004/108/CE si occupa della compatibilità elettromagnetica delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (ad esclusione degli apparecchi costruiti
per usi militari, di quelli utilizzati da radioamatori, dei prodotti aeronau-
tici, nonché delle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazio-
ni oggetto del Decreto legislativo n. 269/2001), intendendosi per compatibi-
lità l’idoneità di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente
elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre appa-
recchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inac-
cettabili. Si tratta quindi di una normativa nella quale gli interessi sanita-
ri ed ambientali non sono direttamente considerati, in quanto l’oggetto
diretto di tutela è costituito dal funzionamento degli apparecchi.
Il D.M. n. 381/1998 determina invece tetti di radiofrequenza compati-
bili con la salute umana, fissando i valori limite di esposizione della popo-
lazione ai campi elettromagnetici derivanti dall’esercizio di sistemi fissi di
telecomunicazione e radiotelevisione (operanti tra 100 kHz e 300 GHz),
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