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Inquinamento elettromagnetico


                  dalla giurisprudenza prima dell’entrata in vigore della legge, non solo per
                  la mancanza di qualsiasi spazio per l’utilizzabilità del principio di spe-
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                  cialità previsto dall’art.15 della legge 689/81 , ma anche per espressa pre-
                  visione dello stesso art.15 della citata legge n. 36 del 2001, il quale preve-
                  de l’applicabilità delle sanzioni amministrative qualora il fatto non costi-
                  tuisca reato. Resta in ogni caso rilevante, quale utile punto di riferimen-
                  to anche per l’applicazione di disposizioni penali, l’eventuale supera-
                  mento dei limiti e dei valori imposti.

                  3. L’interpretazione estensiva dell’art. 674 c.p.


                     La riconduzione del fenomeno inquinamento elettromagnetico a
                  ipotesi di reato già codificate è resa difficoltosa non solo dalla man-
                  canza di un’apposita fattispecie incriminatrice che prenda in conside-
                  razione questa particolare forma di inquinamento, ma anche dalla dif-
                  ficoltà di classificare secondo categorie giuridiche già date la partico-
                  lare materia inquinante, ovvero le onde elettromagnetiche. Si tratta
                  infatti di un tipo di inquinamento assolutamente recente che difficil-
                  mente può trovare dei termini di paragone in altre situazioni fino ad
                  oggi sperimentate.
                     Tali circostanze hanno portato, non a caso, alcuni operatori del diritto
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                  a riconoscere nella fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 674 c.p. ,
                  che punisce il getto pericoloso di cose, una figura di reato idonea a svolge-
                  re una funzione sussidiaria. È innanzitutto l’elasticità tipica di tale norma
                  che ha permesso di ipotizzare un’estensione interpretativa in grado di acco-
                  gliere anche l’inquinamento elettromagnetico nello spettro della fattispecie.
                     Più precisamente, l’articolo indicato trova collocazione tra le con-
                  travvenzioni concernenti l’incolumità pubblica ed, in particolare, tra
                  quelle concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico tran-
                  sito o nelle abitazioni. Quindi, è proprio la protezione dell’incolumità
                  delle persone, in quanto oggetto giuridico della norma, ad indurre l’ap-
                  plicazione di tale ipotesi di reato anche in tema di onde elettromagneti-
                  che. Del resto, grazie all’elasticità che caratterizza alcuni dei termini pre-
                  senti nella fattispecie, già in passato detta figura contravvenzionale è
                  stata utilizzata a fini di tutela ambientale, poiché in essa si intravedeva
                  l’attitudine a colpire comportamenti eterogenei, anche se diversi da quel-
                  li in origine presi in considerazione dal legislatore.

                  3  Cosi come affermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 23066 del 14.06.2002 e n. 10475 del 12.03.2002.
                  4  Art. 674 c.p. - Getto pericoloso di cose. - Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo
                    privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi
                    non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito
                    con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

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