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Inquinamento elettromagnetico
dalla giurisprudenza prima dell’entrata in vigore della legge, non solo per
la mancanza di qualsiasi spazio per l’utilizzabilità del principio di spe-
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cialità previsto dall’art.15 della legge 689/81 , ma anche per espressa pre-
visione dello stesso art.15 della citata legge n. 36 del 2001, il quale preve-
de l’applicabilità delle sanzioni amministrative qualora il fatto non costi-
tuisca reato. Resta in ogni caso rilevante, quale utile punto di riferimen-
to anche per l’applicazione di disposizioni penali, l’eventuale supera-
mento dei limiti e dei valori imposti.
3. L’interpretazione estensiva dell’art. 674 c.p.
La riconduzione del fenomeno inquinamento elettromagnetico a
ipotesi di reato già codificate è resa difficoltosa non solo dalla man-
canza di un’apposita fattispecie incriminatrice che prenda in conside-
razione questa particolare forma di inquinamento, ma anche dalla dif-
ficoltà di classificare secondo categorie giuridiche già date la partico-
lare materia inquinante, ovvero le onde elettromagnetiche. Si tratta
infatti di un tipo di inquinamento assolutamente recente che difficil-
mente può trovare dei termini di paragone in altre situazioni fino ad
oggi sperimentate.
Tali circostanze hanno portato, non a caso, alcuni operatori del diritto
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a riconoscere nella fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 674 c.p. ,
che punisce il getto pericoloso di cose, una figura di reato idonea a svolge-
re una funzione sussidiaria. È innanzitutto l’elasticità tipica di tale norma
che ha permesso di ipotizzare un’estensione interpretativa in grado di acco-
gliere anche l’inquinamento elettromagnetico nello spettro della fattispecie.
Più precisamente, l’articolo indicato trova collocazione tra le con-
travvenzioni concernenti l’incolumità pubblica ed, in particolare, tra
quelle concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico tran-
sito o nelle abitazioni. Quindi, è proprio la protezione dell’incolumità
delle persone, in quanto oggetto giuridico della norma, ad indurre l’ap-
plicazione di tale ipotesi di reato anche in tema di onde elettromagneti-
che. Del resto, grazie all’elasticità che caratterizza alcuni dei termini pre-
senti nella fattispecie, già in passato detta figura contravvenzionale è
stata utilizzata a fini di tutela ambientale, poiché in essa si intravedeva
l’attitudine a colpire comportamenti eterogenei, anche se diversi da quel-
li in origine presi in considerazione dal legislatore.
3 Cosi come affermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 23066 del 14.06.2002 e n. 10475 del 12.03.2002.
4 Art. 674 c.p. - Getto pericoloso di cose. - Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo
privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi
non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
172 - SILVÆ - Anno V n. 11

