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Inquinamento elettromagnetico
proveniente dallo stesso Parlamento, relativa alla definizione di “una
strategia basata su cambiamenti tecnologici e strutturali volta ad argi-
nare l’inquinamento elettromagnetico”. Ma il dato di maggiore impor-
tanza è la richiesta di conformità al principio A.L.A.R.A. (As Low As
Reasonably Achievable). Tale principio, elaborato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, imporrebbe di escludere l’esposizione della popo-
lazione e dei lavoratori a radiazioni “ragionevolmente” evitabili, si
richiede cioè di compiere scelte tecnologiche appropriate che permettano
di conseguire il livello di esposizione più basso possibile.
Sollecitato dalla citata risoluzione, il Consiglio europeo ha dunque
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emanato nel 1999 una Raccomandazione relativa alla limitazione dell’e-
sposizione del pubblico a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Tale
documento, non vincolante per gli Stati membri, determina i limiti di
base ed i livelli di riferimento che ogni membro dell’Unione Europea è
tenuto a far rispettare al proprio interno per poter realizzare un sistema
di tutela uniforme su tutto il territorio comunitario. Ciò nonostante,
rispetto alla legislazione italiana in tema di inquinamento elettromagneti-
co, peraltro all’avanguardia rispetto ad ogni altro Paese europeo, la
disciplina introdotta attraverso la citata Raccomandazione non risulta
particolarmente incisiva, basti pensare che i parametri cautelari da que-
st’ultima istituiti sono espressamente destinati a tutelare la salute dell’in-
dividuo esclusivamente dagli effetti certi, conseguenti ad esposizioni
acute. Ciò significa che oggetto della tutela comunitaria è la protezione
della salute dagli effetti a breve termine, ovvero da quelli rispetto ai quali
la comunità scientifica ha riconosciuto con certezza l’esistenza di un
nesso causale fra esposizione della persona alle onde elettromagnetiche e
patologie diverse.
Nella citata Raccomandazione si afferma infine la necessità che la
posizione assunta in questo settore dagli organi comunitari venga perio-
dicamente rivista alla luce delle nuove conoscenze e degli sviluppi del set-
tore tecnologico. In particolare, i singoli Stati membri vengono spinti a
valutare i progressi delle conoscenze scientifiche in modo da assumere un
atteggiamento di precauzione con riferimento alla protezione dalle radia-
zioni non-ionizzanti, fermo restando che a ciascun membro è specificata-
mente riconosciuta la possibilità di fornire un livello di protezione più
elevato.
Dunque, anche se sotto il profilo della tutela sostanziale gli organismi
comunitari si dimostrano alquanto cauti nella predisposizione di misure
restrittive, essi non mancano di enunciare princìpi di fondamentale rilie-
1 Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999.
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