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I controlli ambientali preventivi: Via Vas, Aia e Vinca
In caso sia stata acclarata un’incidenza negativa, ma il piano o il pro-
getto debbano comunque essere realizzati per motivi di rilevante interes-
se pubblico, le Autorità competenti adottano le misure compensative
necessarie per salvaguardare la coerenza globale della rete “Natura
2000”. In caso di habitat naturali e specie prioritari, il piano o progetto i
cui risvolti siano stati giudicati negativamente possono essere realizzati
egualmente soltanto con riferimento alle esigenze connesse con la salute
umana, la pubblica sicurezza o per esigenze di primaria importanza
ambientale.
Il coordinamento delle procedure, norme transitorie e finali della
parte II del Testo unico 152/2006 e smi
L’art. 10 del D.Lgs 152/2006 e smi é specificamente dedicato al coordi-
namento tra le diverse procedure preventive di controllo ambientale al
fine di non moltiplicare iter amministrativi sostanzialmente rivolti ad
ottenere, in sede preventiva, la tutela del medesimo bene.
Il coordinamento appare necessario anche perché le Autorità proce-
denti possono essere, per il singolo iter , diverse (Stato e Regioni; Regio-
ni ed Enti locali etc.).
In buona sostanza, l’art. 10 prevede che VIA e VAS accolgano al loro
interno la procedura di VINCA, che da esse ricava l’obbligo di comuni-
cazione al pubblico, non previsto dal DPR 357/97.
La VIA fa luogo anche di AIA, integrando nel procedimento tutte le
condizioni e le misure supplementari che attualmente sono previste solo
per la seconda procedura. I procedimenti di competenza regionale di VIA
accorpano le condizioni di rilascio delle autorizzazioni ambientali inte-
grate, cosa che non si verifica nel caso in cui le tipologie industriali pre-
vedono un’AIA di rango statale. In tal caso, la VIA regionale deve atten-
dere gli esiti e le prescrizioni dell’AIA di competenza statale.
Inoltre, le informazioni contenute nel rapporto ambientale di una VAS
possono essere utilizzate e riprese nello studio di impatto ambientale della
VIA per le opere previste dalla VAS stessa, ma senza costituirne un vin-
colo. Come già anticipato in precedenza, sia i progetti sia le amministra-
zioni procedenti possono discostarsi dalle conclusioni adottate in sede di
VAS, ma con adeguata motivazione.
Le norme transitorie e finali rinviano a successivi atti la fissazione
delle tariffe da applicare per coprire i costi sopportati dall’Autorità com-
petente per le attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo nonché le
norme tecniche,organizzative ed integrative di supporto alla funzionalità
delle procedure VIA e VAS; dispongono che entro dodici mesi le Regioni
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