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I controlli ambientali preventivi: Via Vas, Aia e Vinca


            cessa di avere efficacia; si ritiene infatti che, dopo cinque anni, almeno
            uno tra i fattori ambientali o i requisiti tecnico-progettuali dell’opera
            possano essere variati e, dunque, la valutazione di impatto debba essere
            rivista.
               In caso di difformità realizzative, il Testo unico prevede alcune san-
            zioni, fatte salve le altre previste dalle norme vigenti. L’Autorità compe-
            tente può ordinare la sospensione dei lavori e imporre al proponente l’a-
            deguamento dell’opera o dell’intervento, che è ottenuto anche provve-
            dendo d’ufficio, con oneri a carico dell’imprenditore, se l’intervento non
            è conforme a quanto prescritto dalla VIA.
               Se invece l’opera è avviata senza aver espletato gli obblighi di VIA,
            l’Autorità competente può disporre la sospensione dei lavori, la demoli-
            zione e la remissione in pristino, realizzabili anche d’ufficio con costi a
            carico dell’autore. La misura demolitoria deve essere però preceduta
            dalla valutazione comparativa tra l’entità del danno ambientale conse-
            guente alla violazione e quello derivante dalla demolizione.

            Autorizzazione integrata ambientale (AIA/IPPC)

               Per alcune categorie di impianti industriali, espressamente elencate, il
            D.Lgs 59 del 2005 ha previsto, al fine di ottenere la prevenzione e la ridu-
            zione integrate dell’inquinamento da esse derivanti, una speciale discipli-
            na per il rilascio, il rinnovo e il riesame di tutte le autorizzazioni, che
            devono essere riunite in un solo procedimento e concludersi con un’uni-
            ca autorizzazione, definita perciò “integrata ambientale”.
               L’Autorità competente deve tenere conto ai fini del rilascio dell’atto
            autorizzativo delle norme di qualità ambientale, secondo alcuni principi
            generali: l’obbligo di utilizzare per ogni impianto le migliori tecnologie
            disponibili (MTD) per la prevenzione degli inquinamenti, che non devo-
            no verificarsi; deve essere evitata la produzione di rifiuti o, se prodotti,
            devono essere smaltiti con le minori conseguenze sull’ambiente; deve
            essere ottenuta la migliore efficacia energetica; al momento della cessa-
            zione dell’attività il sito deve essere ripristinato in conformità alle norme
            vigenti in materia di bonifiche e ripristini ambientali.
               L’istanza di attivazione, che deve comprendere una particolareggiata
            descrizione dell’impianto, della sua attività, delle materie prime impiega-
            te, degli scarichi e delle emissioni, delle tecnologie utilizzate e dei metodi
            per ridurre consumi energetici e scorte, deve contenere una sintesi non
            tecnica che viene depositata secondo le indicazioni dell’Autorità compe-
            tente. L’avvio del procedimento e l’avviso di deposito sono resi pubblici a
            mezzo stampa. Tutte le amministrazioni competenti sono convocate in

                                                             SILVÆ - Anno V n. 11 - 161
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