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I controlli ambientali preventivi: Via Vas, Aia e Vinca
cessa di avere efficacia; si ritiene infatti che, dopo cinque anni, almeno
uno tra i fattori ambientali o i requisiti tecnico-progettuali dell’opera
possano essere variati e, dunque, la valutazione di impatto debba essere
rivista.
In caso di difformità realizzative, il Testo unico prevede alcune san-
zioni, fatte salve le altre previste dalle norme vigenti. L’Autorità compe-
tente può ordinare la sospensione dei lavori e imporre al proponente l’a-
deguamento dell’opera o dell’intervento, che è ottenuto anche provve-
dendo d’ufficio, con oneri a carico dell’imprenditore, se l’intervento non
è conforme a quanto prescritto dalla VIA.
Se invece l’opera è avviata senza aver espletato gli obblighi di VIA,
l’Autorità competente può disporre la sospensione dei lavori, la demoli-
zione e la remissione in pristino, realizzabili anche d’ufficio con costi a
carico dell’autore. La misura demolitoria deve essere però preceduta
dalla valutazione comparativa tra l’entità del danno ambientale conse-
guente alla violazione e quello derivante dalla demolizione.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA/IPPC)
Per alcune categorie di impianti industriali, espressamente elencate, il
D.Lgs 59 del 2005 ha previsto, al fine di ottenere la prevenzione e la ridu-
zione integrate dell’inquinamento da esse derivanti, una speciale discipli-
na per il rilascio, il rinnovo e il riesame di tutte le autorizzazioni, che
devono essere riunite in un solo procedimento e concludersi con un’uni-
ca autorizzazione, definita perciò “integrata ambientale”.
L’Autorità competente deve tenere conto ai fini del rilascio dell’atto
autorizzativo delle norme di qualità ambientale, secondo alcuni principi
generali: l’obbligo di utilizzare per ogni impianto le migliori tecnologie
disponibili (MTD) per la prevenzione degli inquinamenti, che non devo-
no verificarsi; deve essere evitata la produzione di rifiuti o, se prodotti,
devono essere smaltiti con le minori conseguenze sull’ambiente; deve
essere ottenuta la migliore efficacia energetica; al momento della cessa-
zione dell’attività il sito deve essere ripristinato in conformità alle norme
vigenti in materia di bonifiche e ripristini ambientali.
L’istanza di attivazione, che deve comprendere una particolareggiata
descrizione dell’impianto, della sua attività, delle materie prime impiega-
te, degli scarichi e delle emissioni, delle tecnologie utilizzate e dei metodi
per ridurre consumi energetici e scorte, deve contenere una sintesi non
tecnica che viene depositata secondo le indicazioni dell’Autorità compe-
tente. L’avvio del procedimento e l’avviso di deposito sono resi pubblici a
mezzo stampa. Tutte le amministrazioni competenti sono convocate in
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