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Tutela ambientale e principi costituzionali


                  sare nel paesaggio la traduzione visiva di un ambiente naturale la cui
                  integrità è necessariamente da difendere.
                     Nell’istituzione del Ministero dell’ambiente, avvenuta con legge n. 349
                  del 1986, è ravvisabile una concreta attuazione delle disposizioni di cui
                  agli articoli 9 e 32 della Costituzione. Infatti, creando detto Dicastero, le
                  cui funzioni sono state disciplinate anche da norme successive (v. – ad es.
                  - leggi n. 59/1987; n. 67/1988, n. 573/1993) si è voluta demandare la tute-
                  la ambientale ad un organo avente, nell’ambito del Governo, piena
                  responsabilità politica e ampia autonomia d’azione e, d’altra parte, è stato
                  dato risalto all’importanza sociale e politica dei problemi ambientali.
                     Altra concreta attuazione delle surrichiamate norme costituzionali è
                  costituita dalla legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), la
                  quale all’art. 1 detta i princìpi fondamentali per l’istituzione e la gestione
                  delle aree protette al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata,
                  la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.
                     Le leggi costituzionali n. 1/1991 e n. 3/2001, nel rideterminare  le com-
                  petenze a legiferare dello Stato e delle Regioni, hanno – tra l’altro – sta-
                  bilito (art. 117 - lett. S) che rientra nella “competenza esclusiva” dello
                  Stato l’emanazione di disposizioni in materia di tutela ambientale, dell’e-
                  cosistema e dei beni culturali.
                     In proposito, importanti princìpi sono stati enunciati dalla Corte
                  Costituzionale nella sentenza n. 407/2002. In detta pronuncia è stato
                  asserito che, come già più volte rilevato in precedenza, la configurazione
                  concettuale dell’ambiente non si sostanzia in una “materia” ma costitui-
                  sce un valore costituzionalmente protetto e quindi, in quanto tale, deli-
                  nea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano
                  competenze diverse che ben possono esser regionali, spettando allo Stato
                  le determinazioni  che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina
                  uniforme su tutto il territorio dello Stato.
                     Nella stessa sentenza è stato evidenziato che, anche dai lavori prepa-
                  ratori relativi al citato art. 117 – comma 2 - lett. S, si evince che si era
                  inteso stabilire criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, senza però
                  sottrarre alle competenze regionali “la cura di interessi funzionalmente
                  collegati con quelli propriamente ambientali”.
                     È da ricordare che alcune materie sono considerate “trasversali”
                  (materie-scopo) perché, per conseguire una finalità costituzionalmente
                  stabilita, incidono su “diversi oggetti” (v. Francesco Saverio Marini - La
                  Corte Costituzionale nel labirinto delle norme trasversali – in Giustizia
                  Costituzionale – anno 2002).






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