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Tutela ambientale e principi costituzionali
sare nel paesaggio la traduzione visiva di un ambiente naturale la cui
integrità è necessariamente da difendere.
Nell’istituzione del Ministero dell’ambiente, avvenuta con legge n. 349
del 1986, è ravvisabile una concreta attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 9 e 32 della Costituzione. Infatti, creando detto Dicastero, le
cui funzioni sono state disciplinate anche da norme successive (v. – ad es.
- leggi n. 59/1987; n. 67/1988, n. 573/1993) si è voluta demandare la tute-
la ambientale ad un organo avente, nell’ambito del Governo, piena
responsabilità politica e ampia autonomia d’azione e, d’altra parte, è stato
dato risalto all’importanza sociale e politica dei problemi ambientali.
Altra concreta attuazione delle surrichiamate norme costituzionali è
costituita dalla legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), la
quale all’art. 1 detta i princìpi fondamentali per l’istituzione e la gestione
delle aree protette al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.
Le leggi costituzionali n. 1/1991 e n. 3/2001, nel rideterminare le com-
petenze a legiferare dello Stato e delle Regioni, hanno – tra l’altro – sta-
bilito (art. 117 - lett. S) che rientra nella “competenza esclusiva” dello
Stato l’emanazione di disposizioni in materia di tutela ambientale, dell’e-
cosistema e dei beni culturali.
In proposito, importanti princìpi sono stati enunciati dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 407/2002. In detta pronuncia è stato
asserito che, come già più volte rilevato in precedenza, la configurazione
concettuale dell’ambiente non si sostanzia in una “materia” ma costitui-
sce un valore costituzionalmente protetto e quindi, in quanto tale, deli-
nea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano
competenze diverse che ben possono esser regionali, spettando allo Stato
le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina
uniforme su tutto il territorio dello Stato.
Nella stessa sentenza è stato evidenziato che, anche dai lavori prepa-
ratori relativi al citato art. 117 – comma 2 - lett. S, si evince che si era
inteso stabilire criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, senza però
sottrarre alle competenze regionali “la cura di interessi funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali”.
È da ricordare che alcune materie sono considerate “trasversali”
(materie-scopo) perché, per conseguire una finalità costituzionalmente
stabilita, incidono su “diversi oggetti” (v. Francesco Saverio Marini - La
Corte Costituzionale nel labirinto delle norme trasversali – in Giustizia
Costituzionale – anno 2002).
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