Page 148 - ZAIA III bozza
P. 148

Tutela ambientale e principi costituzionali


            rali) che, pur avendo differente natura, venivano considerati unitaria-
            mente in considerazione dei loro comuni valori estetici e culturali.
               All’epoca dell’entrata in vigore della legge precitata, alcuni cultori
            rilevarono che il legislatore aveva operato una felice sintesi di beni di dif-
            ficile determinazione giuridica, ma altri evidenziarono che le disposizioni
            emanate non erano ispirate a criteri di protezione ambientale.
               Successivamente sono state emanate norme per la tutela dell’inquina-
            mento atmosferico (legge 615/1966); per la tutela delle acque (legge
            319/1976);per le zone di particolare interesse ambientale (D.L. 382/1985
            convertito in legge 431/1985).
               Con la legge per ultimo citata, la quale  - come è noto – prevedeva la
            tutela di una vasta categoria di beni (territori costieri, fiumi, montagne,
            ghiacciai, zone di particolare interesse archeologico ecc.), il paesaggio
            non veniva più considerato solo per il suo aspetto estetico, ma anche per
            il suo valore ambientale.
               Nelle istituzioni dei parchi nazionali (in Italia i primi parchi risultano
            istituiti tra il 1922 e il 1935) è ravvisabile una delle prime attuazioni del-
            l’esigenza di difendere la natura. Atteso che tali strutture interessano ben
            delimitati ambiti territoriali, da alcuni è stato auspicato che esse abbiano
            sempre più vasta diffusione  fino ad assumere  - secondo una visione forse
            troppo rigida ed utopistica – carattere di globalità.
               Il termine “paesaggio”, inteso nella sua accezione corrente, è indicati-
            vo del complesso dei caratteri panoramici di singole zone, caratteri che
            possono essere costituiti sia dalle prospettive spontaneamente offerte
            dalla natura, sia dalle sovrapposizioni e dalle strutture prodotte dall’uo-
            mo.
               Considerato che tali sovrapposizioni contribuiscono a delineare i pro-
            fili delle varie zone, appare evidente che il paesaggio possa essere influen-
            zato dalle culture dei singoli popoli e che quindi il termine “paesaggio”
            possa assumere significati, almeno in parte, diversi presso le varie nazio-
            ni.
               È stato osservato (v. Dizionario dell’ambiente – Voce paesaggio – Utet
            – Torino 1995 ) che per alcuni popoli la parola in esame è indicativa delle
            prospettive offerte dalla natura; per altri va riferita all’insieme degli ele-
            menti naturali e storici di una determinata zona e per altri ancora ha un
            significato molto più ampio in quanto comprensivo anche di concreti
            aspetti ecologici.
               La concezione per ultimo citata ha avuto negli ultimi anni una sempre
            maggiore diffusione, consentendo così che all’aspetto estetico prima dato
            al paesaggio si sovrapponesse una più realistica concezione di bene da
            tutelare anche per i suoi valori ambientali.

                                                             SILVÆ - Anno V n. 11 - 151
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153