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Tutela ambientale e principi costituzionali


                  sposizione dello scritto dalla minuta alla copia definitiva, di anteporre
                  alle parole il termine “ambiente”, la locuzione “fino alle modifiche del
                  1991”. Nello stesso articolo ho rilevato che l’argomento meritava una
                  separata e più ampia trattazione.
                     Tutto ciò premesso, mi sembra utile segnalare che, per lungo tempo, i
                  tentativi volti a colmare le lacune esistenti nelle disposizioni inizialmente
                  dettate dai Costituenti non hanno portato alla stesura di norme positive e
                  che solo nel 1991, con legge costituzionale n. 1 (modificata con legge n.
                  3/2001), tra le materie rientranti nella competenza legislativa dello Stato
                  è stata inserita (art. 117 – comma 2°- lettera S) la tutela dell’ambiente,
                  dell’ecosistema e dei beni culturali.
                     Il ritardo con il quale si è giunti all’ emanazione della precitata norma
                  trova giustificazione nel fatto che la necessità di tutelare gli elementi
                  essenziali della natura (terra, acqua, aria ecc), anche se da tempo evi-
                  denziata da alcuni uomini di scienza, non è stata tempestivamente rece-
                  pita dagli ambienti culturali, giuridici e amministrativi.
                     In proposito è stato rilevato che gli avvertimenti che “ biologi ed urba-
                  nisti avevano cominciato a dare già prima del secondo conflitto mondiale
                  sulla distruzione della natura, del paesaggio e degli ambienti urbani tra-
                  dizionali”, pur provenendo da personalità famose  e prestigiose, avevano
                  trovato da parte degli amministratori pubblici “nulla più che una corte-
                  se attenzione” (M.S.Giannini – “Ambiente – Saggio sui diversi aspetti giu-
                  ridici” in Riv. Trimestrale diritto pubblico – 1973).
                     Con riserva di ricordare i momenti  di maggior rilievo del lento pro-
                  cesso evolutivo che si è concluso con l’emanazione delle precitate leggi
                  costituzionali del 1991 e 2001, va rilevato che, all’epoca della stesura
                  della legge fondamentale dello Stato (1946-47) in Italia, a differenza di
                  quanto avveniva in altri Paesi, si dava particolare importanza al paesag-
                  gio ma scarsa attenzione ai problemi ecologici.
                     Recentemente è stato rilevato (V.G. Galasco – “Paesaggio” in “l’Italia
                  – Paesaggio e Territorio” – Gongemi ed. 2006) che già in un testo pubbli-
                  cato nel 1914 (N. A. Falcone  - Il paesaggio italiano e la sua difesa  - Fra-
                  telli Alinardi Ed.) era stata evidenziata la necessità di tutelare detto bene,
                  ponendo anche limiti alla proprietà privata  e favorendo così (tesi questa
                  particolarmente rilevante se considerata nel contesto culturale dell’epo-
                  ca) il progresso economico delle attività turistiche.
                     Per quanto concerne gli interventi normativi, un particolare riferi-
                  mento va fatto alla legge n. 1497/1939, recante disposizioni per la prote-
                  zione delle bellezze naturali. Con detta legge, volta a dare una significati-
                  va disciplina della materia in esame, si è provveduto a tutelare beni (giar-
                  dini, parchi, complessi aventi valore estetico o tradizionali, bellezze natu-


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