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Tutela ambientale e principi costituzionali


               In proposito assume rilievo la considerazione (v. E. Crosa – Diritto
            Costituzionale – Utet Torino, 1957) che tutti gli ordinamenti giuridici
            riflettono le situazioni culturali e politiche dell’epoca della loro formula-
            zione e rispondono alle esigenze di quel determinato periodo storico.
               Inoltre, è del tutto evidente che la formulazione di norme avvenuta in
            passato possa, sulla base di fatti sopravvenuti, apparire carente  di pre-
            visione scientifica.
               Peraltro la Corte costituzionale ha più volte affermato (v. tra le altre
            sentenze n. 232 e 239 del 1982; n. 8 del 1985) che il senso delle disposizio-
            ni si evolve con il tempo a causa delle modificazioni introdotte nell’ordi-
            namento e del divenire della società. Conseguentemente la loro interpre-
            tazione deve essere costantemente adeguata ai mutamenti che si verificano
            nelle varie realtà in modo da assicurare la più assoluta continuità nella
            salvaguardia dei diritti dei singoli e degli interessi della collettività.
               Sotto altro profilo è da rilevare che i precetti costituzionali, facendo
            parte di un complesso normativo organico, non vanno esaminati separa-
            tamente, ma correlando tutte le disposizioni che risultino dettate per il
            conseguimento di una stessa finalità.
               Ad avviso di molti autori  (v. ad es. Gustavo Zagrebelsky –Principi e voti
            –La Corte Costituzionale e la politica – Einaudi Torino - 2005), la giustizia
            deve essere “vivente”, cioè deve svilupparsi gradualmente nel tempo,
            apportando, se necessario, limitazioni ed estensioni a princìpi precedente-
            mente enunciati. Secondo il citato autore (che – peraltro - in passato ha
            ricoperto la carica di Presidente della Corte Costituzionale) importanti cri-
            teri da seguire nel controllo di legittimità delle leggi sono costituiti dalla
            razionalità (coerenza con il sistema normativo) e dalla ragionevolezza (rap-
            porto tra caso dettato in giudizio e  statuizioni che lo riguardano).
               Quanto precedentemente osservato circa la configurabilità di un
            parallelismo tra la Costituzione di Weimar e la nostra legge fondamenta-
            le è particolarmente valido per l’art. 9, il quale - nel disporre che la
            Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico delle
            Nazioni – ricalca la norma della citata Costituzione di Weimar (paragrafo
            151) concernente la protezione, da parte dello Stato, dei “monumenti
            naturali” e dei “paesaggi”.
               Il principio sancito dal surrichiamato art. 9 ha dato luogo a molte
            discussioni in quanto, (l’argomento risulta già trattato in sede di Assem-
            blea costituente) secondo alcuni sarebbe del tutto superfluo, perché volto
            a subordinare gli interessi privati a quelli pubblici e, quindi, a ribadire
            un principio espressamente affermato in altre statuizioni (v. ad es. l’art.
            41 il quale stabilisce che l’iniziativa economica non può essere svolta in
            contrasto con l’utilità sociale).

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