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Tutela ambientale e principi costituzionali
In proposito assume rilievo la considerazione (v. E. Crosa – Diritto
Costituzionale – Utet Torino, 1957) che tutti gli ordinamenti giuridici
riflettono le situazioni culturali e politiche dell’epoca della loro formula-
zione e rispondono alle esigenze di quel determinato periodo storico.
Inoltre, è del tutto evidente che la formulazione di norme avvenuta in
passato possa, sulla base di fatti sopravvenuti, apparire carente di pre-
visione scientifica.
Peraltro la Corte costituzionale ha più volte affermato (v. tra le altre
sentenze n. 232 e 239 del 1982; n. 8 del 1985) che il senso delle disposizio-
ni si evolve con il tempo a causa delle modificazioni introdotte nell’ordi-
namento e del divenire della società. Conseguentemente la loro interpre-
tazione deve essere costantemente adeguata ai mutamenti che si verificano
nelle varie realtà in modo da assicurare la più assoluta continuità nella
salvaguardia dei diritti dei singoli e degli interessi della collettività.
Sotto altro profilo è da rilevare che i precetti costituzionali, facendo
parte di un complesso normativo organico, non vanno esaminati separa-
tamente, ma correlando tutte le disposizioni che risultino dettate per il
conseguimento di una stessa finalità.
Ad avviso di molti autori (v. ad es. Gustavo Zagrebelsky –Principi e voti
–La Corte Costituzionale e la politica – Einaudi Torino - 2005), la giustizia
deve essere “vivente”, cioè deve svilupparsi gradualmente nel tempo,
apportando, se necessario, limitazioni ed estensioni a princìpi precedente-
mente enunciati. Secondo il citato autore (che – peraltro - in passato ha
ricoperto la carica di Presidente della Corte Costituzionale) importanti cri-
teri da seguire nel controllo di legittimità delle leggi sono costituiti dalla
razionalità (coerenza con il sistema normativo) e dalla ragionevolezza (rap-
porto tra caso dettato in giudizio e statuizioni che lo riguardano).
Quanto precedentemente osservato circa la configurabilità di un
parallelismo tra la Costituzione di Weimar e la nostra legge fondamenta-
le è particolarmente valido per l’art. 9, il quale - nel disporre che la
Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico delle
Nazioni – ricalca la norma della citata Costituzione di Weimar (paragrafo
151) concernente la protezione, da parte dello Stato, dei “monumenti
naturali” e dei “paesaggi”.
Il principio sancito dal surrichiamato art. 9 ha dato luogo a molte
discussioni in quanto, (l’argomento risulta già trattato in sede di Assem-
blea costituente) secondo alcuni sarebbe del tutto superfluo, perché volto
a subordinare gli interessi privati a quelli pubblici e, quindi, a ribadire
un principio espressamente affermato in altre statuizioni (v. ad es. l’art.
41 il quale stabilisce che l’iniziativa economica non può essere svolta in
contrasto con l’utilità sociale).
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