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Tutela ambientale e principi costituzionali
Secondo altri, invece, la norma è di innegabile valore perché volta a
tutelare un interesse di carattere generale.
È da escludere che con il citato art. 9 si sia voluta affermare una com-
petenza esclusiva dello Stato in materia di protezione del paesaggio. In pro-
posito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 302/1988, ha asserito che la
tutela del paesaggio è un valore primario ed un obiettivo costituzionale alla
cui trattazione concorrono, nei limiti delle rispettive competenze, sia lo
Stato sia le Regioni e gli altri enti locali territoriali. Trattasi cioè di materia
demandata allo “Stato ordinamento” in tutte le sue possibili articolazioni.
È da rilevare che analoghi principi sono stati affermati in successive sen-
tenze (v. ad es. sent. n.112/1988) e che secondo quanto precisato dalla Corte
Costituzionale, l’esercizio delle funzioni statuali e regionali deve avvenire
con spirito di leale collaborazione (v. sent. n. 772/1988 e n. 921/1988).
L’art. 32 della Costituzione dispone – tra l’altro – che “La repubblica
tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della
collettività”. Con tale norma viene fatto riferimento a due differenti
situazioni giuridiche, cioè ad un diritto soggettivo del singolo cittadino e
ad un più generale interesse della collettività; situazioni queste che trag-
gono origine da esigenze diverse ma che tendono allo stesso fine di pro-
muovere ed assicurare la protezione degli uomini.
Secondo la dottrina dominante, nel caso in esame, il termine salute non
è indicativo di uno stato della persona caratterizzato da assenza di infer-
mità, ma va inteso nella più ampia accezione di assoluto benessere fisico,
mentale e sociale, benessere la cui tutela deve essere perseguita con adegua-
te forme di prevenzione e, quando necessario, da efficienti sistemi curativi.
La collocazione della norma nel Titolo II (rapporti etico-sociali) e la
qualificazione della salute come “diritto fondamentale” sono di estremo
rilievo perché presuppongono che, da parte delle competenti autorità,
vengano rimossi tutti gli ostacoli che comunque possano pregiudicare il
pieno godimento del precitato stato di benessere e vengano adottati prov-
vedimenti atti ad assicurare che il diritto di cui trattasi possa essere fatto
valere nei confronti di tutti, e quindi sia nei rapporti di diritto privato
sia in quelli di diritto pubblico.
In relazione a quanto finora esposto, è da rilevare che la Corte Costi-
tuzionale, che inizialmente si era limitata ad affermare il principio secon-
do cui la tutela del paesaggio doveva essere compresa nella più ampia
protezione delle bellezze naturali (sent. n. 59 del 1965), ha fatto un primo
riferimento all’ambiente nella sentenza n. 79/1971, con la quale è stata
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
5 della legge 24 aprile 1935 n. 740, concernente l’istituzione del Parco
Nazionale dello Stelvio.
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