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Tutela ambientale e principi costituzionali
Da quanto precedentemente esposto si evince che, in materia di
tutela della natura, gli interventi legislativi hanno inizialmente interes-
sato singoli settori e successivamente hanno avuto (anche per effetto di
leggi che saranno citate in seguito) un sempre più ampio ambito di
applicazione.
Oggi comunque si ritiene superato il significato rigorosamente linguistico
inizialmente dato alla parola “paesaggio” e si è anzi giunti a considerare tale
necessità quasi equivalente a quello del termine “ambiente”. Ovviamente tale
equivalenza è stata affermata a conclusione di un lungo processo evolutivo,
caratterizzato da molti “sforzi e divergenze interpretative” (v. Marcella Gola
– L’Amministrazione degli interessi ambientali – Giuffrè – Milano 1995).
Inoltre, sia in dottrina che in giurisprudenza, attualmente viene rile-
vato che esiste una correlazione tra i princìpi enunciati dai Costituenti
negli articoli 9 (tutela del paesaggio) e 32 (diritto alla salute) e che tale
correlazione consente di configurare l’esistenza di un diritto dei singoli ad
un ambiente sano.
Prima di trattare più diffusamente i due argomenti ai quali per ultimo
si è accennato, sembra utile svolgere alcune considerazioni di carattere
generale sulle leggi fondamentali dello Stato e sui singoli precitati articoli.
La stesura della nostra Costituzione è avvenuta in un arco di tempo
relativamente breve (25.06.46, data di elezione dell’assemblea costituen-
te – 27.06.47, data di promulgazione della legge), in un particolare perio-
do storico (periodo immediatamente successivo alla fine della guerra) e ad
opera di forze politiche aventi notevoli differenze ideologiche.
Le diversità culturali dei vari partiti (liberale, cattolico, socialista,
repubblicano e monarchico) hanno indotto Noberto Bobbio ad affermare
che “la Costituzione italiana è ……ispirata ad ideali liberali, integrati da
ideali socialisti, corretti da ideali cristiano-sociali” (v. Costituzione italia-
na a cura di Bernardino De Vincenzi – Ed. Punto e Virgola, Vigevano
2006 – Modern Language – Milano).
È anche da notare che mentre per la stesura dello statuto albertino era
stato tenuto conto della Costituzione francese del 1830, l’attuale legge
fondamentale dello Stato riflette, nella sua forma iniziale, alcune norme
della Costituzione tedesca del 1919 (Costituzione di Weimar).
Le situazioni culturali e giuridiche del momento, i precedenti norma-
tivi tenuti presenti (Costituzione di Weimar) nel procedere alla stesura
della legge fondamentale dello Stato, le affermazioni fatte in sede di
assemblea costituente circa la possibilità di configurare l’art. 9 come un
richiamo alla cultura e all’eredità di storia e di bellezza del nostro Paese
inducono ad escludere che i Costituenti volessero ampliare il significato
del termine “paesaggio” fino a comprendervi valori ambientali.
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