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Tutela ambientale e principi costituzionali


                     Da quanto precedentemente esposto si evince che, in materia di
                  tutela della natura, gli interventi legislativi hanno inizialmente interes-
                  sato singoli settori e successivamente hanno avuto (anche per effetto di
                  leggi che saranno citate in seguito) un sempre più ampio ambito di
                  applicazione.
                     Oggi comunque si ritiene superato il significato rigorosamente linguistico
                  inizialmente dato alla parola “paesaggio” e si è anzi giunti a considerare tale
                  necessità quasi equivalente a quello del termine “ambiente”. Ovviamente tale
                  equivalenza è stata affermata a conclusione di un lungo processo evolutivo,
                  caratterizzato da molti “sforzi e divergenze interpretative” (v. Marcella Gola
                  – L’Amministrazione degli interessi ambientali – Giuffrè – Milano 1995).
                     Inoltre, sia in dottrina che in giurisprudenza, attualmente viene rile-
                  vato che esiste una correlazione tra i princìpi enunciati dai Costituenti
                  negli articoli 9 (tutela del paesaggio) e 32 (diritto alla salute) e che tale
                  correlazione consente di configurare l’esistenza di un diritto dei singoli ad
                  un ambiente sano.
                     Prima di trattare più diffusamente i due argomenti ai quali per ultimo
                  si è accennato, sembra utile svolgere alcune considerazioni di carattere
                  generale sulle leggi fondamentali dello Stato e sui singoli precitati articoli.
                     La stesura della nostra Costituzione  è avvenuta in un arco di tempo
                  relativamente breve (25.06.46, data di elezione dell’assemblea costituen-
                  te – 27.06.47, data di promulgazione della legge), in un particolare perio-
                  do storico (periodo immediatamente successivo alla fine della guerra) e ad
                  opera di forze politiche aventi notevoli differenze ideologiche.
                     Le diversità culturali dei vari partiti (liberale, cattolico, socialista,
                  repubblicano e monarchico) hanno indotto Noberto Bobbio ad affermare
                  che “la Costituzione italiana è ……ispirata ad ideali liberali, integrati da
                  ideali socialisti, corretti da ideali cristiano-sociali” (v. Costituzione italia-
                  na a cura di Bernardino De Vincenzi – Ed. Punto e Virgola, Vigevano
                  2006 – Modern Language – Milano).
                     È anche da notare che mentre per la stesura dello statuto albertino era
                  stato tenuto conto della Costituzione francese del 1830, l’attuale legge
                  fondamentale dello Stato riflette, nella sua forma iniziale, alcune norme
                  della Costituzione tedesca del 1919 (Costituzione di Weimar).
                     Le situazioni culturali e giuridiche del momento, i precedenti norma-
                  tivi tenuti presenti (Costituzione di Weimar) nel procedere alla stesura
                  della legge fondamentale dello Stato, le affermazioni fatte in sede di
                  assemblea costituente circa la possibilità di configurare l’art. 9 come un
                  richiamo alla cultura e all’eredità di storia e di bellezza del nostro Paese
                  inducono ad escludere che i Costituenti volessero ampliare il significato
                  del termine “paesaggio” fino a comprendervi valori ambientali.


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