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Tutela ambientale e principi costituzionali


               In detta pronuncia è stato - tra l’altro – affermato che la legge denun-
            ziata “si colloca fra quelle limitatrici del diritto di proprietà, non fra
            quelle di espropriazione: vuole conservare alla collettività l’ambiente
            naturale che si è costituito spontaneamente o mediante l’opera dell’ uomo
            in una determinata porzione del territorio statale, vuole proteggere le
            formazioni geologiche  esistenti e impedire che abbiano a turbarsi le loro
            spontanee manifestazioni, vuole dare tutela agli adunamenti di fauna e di
            flora di particolare rilevanza, alla peculiare bellezza che caratterizza il
            paesaggio. Questo ambiente racchiude beni che assumono un valore
            scientifico e un interesse storico ed etnografico oltre che turistico; ed è
            chiaro che la conservazione dei medesimi è di interesse fondamentale per
            il complesso sociale cui appartengono”.
               In successive pronunce (v. - tra le altre – sentenze n. 141 e 142 del
            1972) sono stati fatti generici riferimenti ad interventi di difesa dell’am-
            biente e, in altre sentenze, emesse in materia di pesca (n. 105/1974) e di
            caccia (n. 145/1975), è stato affermato che determinate attività debbono
            essere svolte nel rispetto degli interessi generali.
               Nella sentenza n. 210/1987 è stato ricordato che la direttiva CEE n.
            85/337 del 1985 “impegna lo Stato ………ad una considerazione coordi-
            nata dell’ambiente, all’esecuzione tempestiva e corretta degli impegni
            assunti ed all’approntamento delle misure opportune necessarie ed indi-
            spensabili”. Nella stessa pronuncia è stato rilevato che la conservazione,
            la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali di tutte
            le specie animali e vegetali comportano la repressione del danno ambien-
            tale, cioè del pregiudizio arrecato da qualsiasi attività volontaria o col-
            posa alle persone, agli animali, alle piante (acqua, aria, suolo, mare) e
            che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e
            collettivamente. Trattasi di valori che, in sostanza, la Costituzione pre-
            vede e garantisce con gli articoli 9 e 32, alla stregua dei quali le norme di
            previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione.
               La qualificazione dell’ambiente come “bene primario, valore costitu-
            zionalmente garantito alla collettività” è stata espressamente affermata
            dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 617 del 1987. In detta pro-
            nuncia è stato tra l’altro asserito che “la protezione dell’ambiente è ispi-
            rata anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32), per cui esso
            assurge a valore primario ed assoluto”.
               La tesi su esposta risulta ampiamente condivisa in dottrina. In propo-
            sito, è stato tra l’altro evidenziato (v. E. Spagna Musso – Diritto Costitu-
            zionale – Cedam – Padova 1990) l’avvenuto riconoscimento, in sede
            scientifica, della pregiudizialità – ai fini della salute umana – di un equi-
            librato rapporto tra l’uomo e l’ambiente, nonché della necessità di ravvi-

                                                             SILVÆ - Anno V n. 11 - 155
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