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I controlli ambientali preventivi: Via Vas, Aia e Vinca


                  sti in via d’urgenza al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle per-
                  sone o mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o in
                  seguito ad una calamità.
                     Il procedimento individuato dalle norme è di tipo “aperto”: deve esse-
                  re infatti condotto in modo da consentire la partecipazione di soggetti che
                  possono formulare osservazioni e rappresentare i propri interessi.
                     La procedura, connotata da un elevato grado di discrezionalità tecni-
                  ca, impone spesso un equilibrato contemperamento tra interessi colletti-
                  vi alla realizzazione di opere certamente impattanti con i diritti fonda-
                  mentali dell’individuo (diritto dell’ambiente salubre, diritto al paesaggio)
                  ed è perciò estremamente delicata, e deve fondarsi su una corretta appli-
                  cazione dei principi di prevenzione e precauzione, di derivazione comu-
                  nitaria, in grado di conciliare le esigenze del modo economico-produttivo
                  con quelle della salvaguardia del patrimonio ambientale.
                     Alcune tipologie di opere sono sottoposte ad una verifica di assogetta-
                  bilità, e possono essere escluse da valutazione, se i loro effetti non sono
                  giudicati significativi.
                     Altre opere invece devono obbligatoriamente essere sottoposte a valu-
                  tazione, con un procedimento che prevede la redazione dello studio di
                  impatto, la presentazione e la pubblicazione del progetto, momenti di
                  consultazione del pubblico, la valutazione dello studio e delle osservazio-
                  ni, la decisione, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.
                     Benché la norma non lo dica espressamente, la giurisprudenza nazio-
                  nale e quella comunitaria hanno con costanza ribadito che il procedi-
                  mento amministrativo di autorizzazione alla realizzazione non può con-
                  cludersi prima della conclusione della procedura di VIA.
                     Rispetto alle procedure di VAS, il Testo unico ambientale ha chiarito
                  che un giudizio di VIA negativo per un progetto inserito in una procedu-
                  ra di VAS risolta in senso favorevole può essere ammesso, ma deve essere
                  adeguatamente motivato.
                     I proponenti possono richiedere l’avvio di una fase preliminare alla
                  valutazione, detta fase di scoping, al fine di delineare in contraddittorio
                  con l’Autorità procedente le informazioni da inserire all’interno dello
                  studio ambientale. I suoi contenuti minimi sono attualmente fissati dal
                  Testo unico ambientale e dall’allegato VI del suo titolo II, e non com-
                  prendono analisi economiche e sociali, che sono dunque state ritenute,
                  dopo un lungo dibattito dottrinario, estranee al procedimento ambienta-
                  le in senso stretto, ma tipiche di altre sedi, ove si discuterà della reale rea-
                  lizzabilità del progetto proposto.
                     Il giudizio di VIA produce effetti limitati nel tempo. Decorso il termi-
                  ne di cinque anni, se le opere non sono state iniziate, il provvedimento


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