Page 159 - ZAIA III bozza
P. 159

I controlli ambientali preventivi: Via Vas, Aia e Vinca


                  un’apposita conferenza di servizi, i cui lavori terminano con un’autoriz-
                  zazione integrata, che tiene conto di tutti i pareri e delle osservazioni del
                  pubblico e che sostituisce ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o
                  parere in materia ambientale. La procedura può concludersi con un
                  diniego.
                     Restano escluse da AIA le autorizzazioni relative alle aziende a rischio
                  di incidente rilevante e quelle relative allo scambio di quote di emissione
                  dei gas – serra.
                     Le condizioni autorizzative devono essere riviste e rinnovate ogni cin-
                  que anni, ma anche prima, se l’inquinamento provocato dall’impianto
                  renda necessaria la revisione dei limiti di emissione fissati; se le MTD
                  abbiano subito modifiche sostanziali; se si rendano necessarie nuove
                  misure che garantiscano la sicurezza; se siano cambiate le normative di
                  riferimento; se il gestore proponga modifiche significative dell’impianto.
                     L’autorizzazione integrata prevede una serie di controlli sulle emissio-
                  ni, che i gestori devono effettuare e rendere note, anche al pubblico. Sono
                  sempre però possibili ispezioni straordinarie.
                     In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, fatti salvi gli
                  obblighi sanzionatori previsti dalle restanti norme e dall’art. 16 del D.Lgs
                  in parola, l’Autorità competente procede, secondo la gravità delle infra-
                  zioni, alla diffida semplice ad ottemperare alle prescrizioni, ovvero alla
                  diffida con contestuale sospensione dell’attività, ovvero alla revoca del-
                  l’autorizzazione con chiusura dell’impianto.


                  Valutazione d’incidenza (VINCA)

                     La normativa di derivazione comunitaria, volta alla conservazione
                  degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche ai fini
                  della salvaguardia della biodiversità (DPR 357/1997), ha previsto una
                  specifica procedura per tenere in adeguata considerazione la valenza
                  naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria nella pianifi-
                  cazione e programmazione territoriale.
                     I proponenti dei piani o progetti i cui effetti possano riverberarsi sui
                  SIC e ZPS o sulle specie per la salvaguardia delle quali i SIC e le ZPS
                  sono stati istituiti devono presentare una relazione documentata per indi-
                  viduare e valutare i principali effetti che il piano o il progetto possono
                  avere sul sito e sugli obiettivi di conservazione per cui è stato creato.
                     Si avvia in questo modo una specifica procedura,denominata valuta-
                  zione di incidenza, che può procedere in autonomia o confluire nella VIA,
                  se il progetto la preveda. L’Autorità procedente può coinvolgere il pub-
                  blico.


                  162 - SILVÆ - Anno V n. 11
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164