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I controlli ambientali preventivi: Via Vas, Aia e Vinca
un’apposita conferenza di servizi, i cui lavori terminano con un’autoriz-
zazione integrata, che tiene conto di tutti i pareri e delle osservazioni del
pubblico e che sostituisce ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o
parere in materia ambientale. La procedura può concludersi con un
diniego.
Restano escluse da AIA le autorizzazioni relative alle aziende a rischio
di incidente rilevante e quelle relative allo scambio di quote di emissione
dei gas – serra.
Le condizioni autorizzative devono essere riviste e rinnovate ogni cin-
que anni, ma anche prima, se l’inquinamento provocato dall’impianto
renda necessaria la revisione dei limiti di emissione fissati; se le MTD
abbiano subito modifiche sostanziali; se si rendano necessarie nuove
misure che garantiscano la sicurezza; se siano cambiate le normative di
riferimento; se il gestore proponga modifiche significative dell’impianto.
L’autorizzazione integrata prevede una serie di controlli sulle emissio-
ni, che i gestori devono effettuare e rendere note, anche al pubblico. Sono
sempre però possibili ispezioni straordinarie.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, fatti salvi gli
obblighi sanzionatori previsti dalle restanti norme e dall’art. 16 del D.Lgs
in parola, l’Autorità competente procede, secondo la gravità delle infra-
zioni, alla diffida semplice ad ottemperare alle prescrizioni, ovvero alla
diffida con contestuale sospensione dell’attività, ovvero alla revoca del-
l’autorizzazione con chiusura dell’impianto.
Valutazione d’incidenza (VINCA)
La normativa di derivazione comunitaria, volta alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche ai fini
della salvaguardia della biodiversità (DPR 357/1997), ha previsto una
specifica procedura per tenere in adeguata considerazione la valenza
naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria nella pianifi-
cazione e programmazione territoriale.
I proponenti dei piani o progetti i cui effetti possano riverberarsi sui
SIC e ZPS o sulle specie per la salvaguardia delle quali i SIC e le ZPS
sono stati istituiti devono presentare una relazione documentata per indi-
viduare e valutare i principali effetti che il piano o il progetto possono
avere sul sito e sugli obiettivi di conservazione per cui è stato creato.
Si avvia in questo modo una specifica procedura,denominata valuta-
zione di incidenza, che può procedere in autonomia o confluire nella VIA,
se il progetto la preveda. L’Autorità procedente può coinvolgere il pub-
blico.
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