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Inquinamento elettromagnetico


            ducendo effetti assai disparati in funzione dell’intensità della radiazione
            e della durata dell’esposizione. Diversamente dalle radiazioni ionizzanti
            proprie dell’energia nucleare, quelle elettromagnetiche, dette anche non
            ionizzanti, non producono la rottura dei legami atomici e molecolari delle
            cellule. Ciononostante si ritiene che se esse interferiscano a diversi livelli
            con l’intero sistema biologico dell’individuo. Il problema della dannosità
            delle onde elettromagnetiche dovrebbe però essere valutato in maniera
            diversa a seconda della loro diversa fonte di emissione.

            1. La normativa comunitaria


               Il cardine della politica ambientale comunitaria è costituito dall’art.
            174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e ad esso, pertanto, si
            deve fare riferimento anche in tema di inquinamento elettromagnetico. È
            infatti proprio tramite tale articolo che la Comunità Europea afferma la
            necessità di contribuire alla protezione della salute umana e di assumere
            come base per i propri interventi a tutela dell’ambiente i principi dell’a-
            zione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati all’am-
            biente. Si tratta dell’affermazione di enunciati fondamentali che permet-
            tono di verificare come l’adozione di tali princìpi metta in risalto la neces-
            sità di creare un sistema di protezione basato sull’anticipazione di tutela.
            Si parte dal presupposto di correggere “alla fonte” quelle situazioni che
            possono danneggiare il bene ambientale senza intervenire solo quando il
            danno si sia già verificato, ma anzi cercando di evitarlo proprio attraver-
            so la prevenzione.
               Nella Risoluzione del 5 maggio del 1994 “Sulla lotta contro gli incon-
            venienti provocati dalle radiazioni non-ionizzanti”, il Parlamento euro-
            peo ha ribadito l’esigenza di avviare una politica preventiva sia a livello
            legislativo che tecnologico. Infatti, proprio con riferimento all’art. 174
            del Trattato, si è affermato che le difficoltà incontrate nel determinare
            una relazione causa-effetto tra esposizione a campi elettromagnetici e
            patologie per la salute umana, non può impedire di adottare misure legi-
            slative dirette a creare un sistema di limitazione dell’esposizione dei lavo-
            ratori e del pubblico che tenga conto delle possibilità offerte dal tratta-
            mento del problema alla fonte. Lo scopo primario che, in definitiva, ci si
            prefigge è dunque di minimizzare il rischio nonostante ci sia ancora incer-
            tezza sugli effetti nocivi provocati da questo tipo di radiazioni. La posi-
            zione assunta dal Parlamento europeo non lascia dubbi in merito al timo-
            re per gli effetti biologici che possono scaturire da un’esposizione non
            regolamentata alle radiazioni non-ionizzanti. La Commissione ed il Con-
            siglio europeo vengono infatti direttamente interessati dalla richiesta,

                                                             SILVÆ - Anno V n. 11 - 167
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