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Inquinamento elettromagnetico
esclusi i lavoratori esposti per ragioni professionali.
La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi deve minimizzare
l’esposizione della popolazione, attraverso la limitazione dei valori di
campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio svol-
to. I valori sono individuati anche in relazione al tipo di edificio, ed in
particolare al tempo di permanenza dei soggetti all’interno dello stesso.
Per quanto concerne gli impianti di radiocomunicazione, deve poi
essere assicurato il coordinamento con l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, in relazione ai piani di assegnazione delle frequenze.
Sono infine previste azioni di risanamento a carico dei titolari degli
impianti nelle zone abitative, o nelle zone lavorative, o nelle zone comun-
que accessibili alla popolazione, secondo modalità e tempi prescritti dalla
Regione.
Finalmente con la legge n. 36 del 2001 viene emanata, in ottemperan-
za ad una Raccomandazione della Comunità Europea, la “Legge quadro
in materia di inquinamento elettromagnetico per la protezione dalle
esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici”.
Gli obiettivi sono la tutela della salute dei lavoratori e della popolazio-
ne, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a
lungo termine e per l’attivazione di misure cautelative in applicazione al
principio di precauzione, la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Costitui-
scono pertanto oggetto della legge impianti, sistemi e apparecchiature, per
usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’espo-
sizione dei cittadini a campi di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz, tra cui sono
citati, in particolare elettrodotti e impianti radioelettrici, compresi
impianti per telefonia mobile, radar e impianti per radiodiffusione, esclu-
dendo invece i casi di esposizione intenzionale per scopi sanitari.
I principi indicati dalla legge quadro sono stati, successivamente,
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attuati con l’emanazione dei due decreti D.P.C.M. del 8 luglio 2003 ,
relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a fre-
quenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz e alla frequenza di rete di 50
KHz generati dagli elettrodotti. Con questi decreti sono stati organica-
mente determinati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiet-
tivi di qualità per la prevenzione degli effetti dovuti all’esposizione ai
campi elettromagnetici.
La distribuzione della competenze vede lo Stato esercitare le funzioni
relative alla determinazione degli standard ambientali su cui si fonda la
disciplina; cioè limiti di esposizione, valori di attenzione e valori di
campo, sussistendo un preminente interesse nazionale alla definizione di
2 Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n.200 e i Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n.199.
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