Page 167 - ZAIA III bozza
P. 167

Inquinamento elettromagnetico


                  esclusi i lavoratori esposti per ragioni professionali.
                     La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi deve minimizzare
                  l’esposizione della popolazione, attraverso la limitazione dei valori di
                  campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio svol-
                  to. I valori sono individuati anche in relazione al tipo di edificio, ed in
                  particolare al tempo di permanenza dei soggetti all’interno dello stesso.
                     Per quanto concerne gli impianti di radiocomunicazione, deve poi
                  essere assicurato il coordinamento con l’Autorità per le Garanzie nelle
                  Comunicazioni, in relazione ai piani di assegnazione delle frequenze.
                  Sono infine previste azioni di risanamento a carico dei titolari degli
                  impianti nelle zone abitative, o nelle zone lavorative, o nelle zone comun-
                  que accessibili alla popolazione, secondo modalità e tempi prescritti dalla
                  Regione.
                     Finalmente con la legge n. 36 del 2001 viene emanata, in ottemperan-
                  za ad una Raccomandazione della Comunità Europea, la “Legge quadro
                  in materia di inquinamento elettromagnetico per la protezione dalle
                  esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici”.
                     Gli obiettivi sono la tutela della salute dei lavoratori e della popolazio-
                  ne, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a
                  lungo termine e per l’attivazione di misure cautelative in applicazione al
                  principio di precauzione, la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Costitui-
                  scono pertanto oggetto della legge impianti, sistemi e apparecchiature, per
                  usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’espo-
                  sizione dei cittadini a campi di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz, tra cui sono
                  citati, in particolare elettrodotti e impianti radioelettrici, compresi
                  impianti per telefonia mobile, radar e impianti per radiodiffusione, esclu-
                  dendo invece i casi di esposizione intenzionale per scopi sanitari.
                     I principi indicati dalla legge quadro sono stati, successivamente,
                                                                                    2
                  attuati con l’emanazione dei due decreti D.P.C.M.  del 8 luglio 2003 ,
                  relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a fre-
                  quenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz e alla frequenza di rete di 50
                  KHz generati dagli elettrodotti. Con questi decreti sono stati organica-
                  mente determinati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiet-
                  tivi di qualità per la prevenzione degli effetti dovuti all’esposizione ai
                  campi elettromagnetici.
                     La distribuzione della competenze vede lo Stato esercitare le funzioni
                  relative alla determinazione degli standard ambientali su cui si fonda la
                  disciplina; cioè limiti di esposizione, valori di attenzione e valori di
                  campo, sussistendo un preminente interesse nazionale alla definizione di



                  2  Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n.200 e i Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n.199.

                  170 - SILVÆ - Anno V n. 11
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172