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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

            POLIZIA GIUDIZIARIA


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza dell’11 giugno 2008,
            n. 23638. Gli elementi qualificanti il delitto di “associazione a delinquere” ex
            art. 416 c.p. ed il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”
            ex art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006.


            In merito al delitto di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. «Tale reato è
            caratterizzato da un vincolo associativo destinato a perdurare oltre la commissione dei reati
            programmati e dalla indeterminatezza del disegno criminoso che distingue la fattispecie in
            esame dallo accordo che sorregge il concorso di persone nel reato».


            In merito al reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ex art.
            260 del D. Lgs. n. 152/2006 «… questo reato ha una struttura complessa, vicina alle
            fattispecie associative, che richiede più operazioni abusive sostenute da una organizzazione e
            dall’allestimento di mezzi e, normalmente, implica di una pluralità di agenti».


            Caso in cui, dalle intercettazioni telefoniche, è stato evidenziato come gli
            indagati avessero posto in essere una pluralità di operazioni di gestione abu-
            siva dei rifiuti, non precedute da titolo autorizzatorio. Tali operazioni erano
            inserite nel contesto di una organizzazione che agiva nel tempo con caratte-
            ristiche di vera imprenditorialità. I ricorrenti e gli altri coindagati esercitava-
            no abitualmente e professionalmente la illecita attività loro contestata; ave-
            vano predisposto attrezzature che erano idonee a raggiungere l’obiettivo
            degli agenti; il complesso dei rifiuti gestiti in modo abusivo era da ritenersi
            ingente.


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 10 luglio 2008, n.
            28224. I principi alla base della nomina del custode giudiziario.

            « Le S.U. di questa Corte hanno da tempo chiarito …che la custodia penale integra una
            “pubblica funzione”, una “collaborazione obbligatoria” prestata all’autorità giudiziaria; che
            la nomina del custode è autoritativa ed è costitutiva di un “pubblico ufficio”che trova nei codi-
            ci penali e nelle leggi complementari le fonti primarie; che il custode è un “ausiliario” del giu-
            dice ed, infine, che l’incarico non può essere ricusato – art. 366, 2° comma, cod. pen.».  Anno

            Nel caso in cui il verbale di nomina non venga sottoscritto dalla parte     IV
            «…occorre ricordare anche in questa sede che, a mente dell’art. 81, 3° comma – 3° perio-  -
                                                                                        n.
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