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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

            «È bensì vero che la storia di questo nostro Paese registra momenti in cui la circolare ammi-
            nistrativa è stata in via di fatto particolarmente in auge e tuttavia mai è stato messo in discus-
            sione il principio basilare che una legge non possa essere modificata o abrogata che da un’al-
            tra legge e non invece da un atto amministrativo quale è la circolare amministrativa, avente
            il solo scopo di fornire chiarimenti e delucidazioni operative agli uffici dipendenti».




            CACCIA


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 14 febbraio 2008,
            n. 6985. Divieto di transito con armi in area protetta.


            «Il legislatore, onde scongiurare qualsiasi pericolo di danno all’ecosistema dell’area protet-
            ta vieta la introduzione di armi da parte di privati, in quanto ritenute cose destinate ad
            impieghi incompatibili con la natura dell’area stessa, quale l’abbattimento e la cattura di
            specie selvatiche e sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che si configura il
            reato di cui agli artt. 11, co.3, e 30, L. 394/91, nella condotta di cacciatori, fermati con
            le loro auto, nel bagagliaio delle quali erano custodite armi, mentre transitavano lungo una
            strada pubblica, ricompresa all’interno dell’area protetta, per recarsi in zone in cui l’atti-
            vità venatoria era consentita (Cass. 12/1/01, Ricci; Cass. 14/2/02, Nocentini; Cass.
            22/10/99, Bianchi)».


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 30 maggio 2008,
            n. 21939. Concetto ed elementi integranti il reato di “uccellagione”

            La giurisprudenza di legittimità, in assenza di una espressa definizione giuri-
            dica da parte del legislatore, ha fin dagli anni ’90 interpretato la disposizione
            di cui alla lett. e) dell’art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 affermando
            che «si ha “uccellagione” in presenza di “impiego di qualsiasi impianto, mezzo o metodo
            di cattura o soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estin-
            zione di una specie”…»


            «…non vi è dubbio che il posizionamento coordinato di più reti, per di più installato sta-
            bilmente e oggetto di visite periodiche dell’uomo per “ripulire” le reti stesse dai malcapita-
            ti animali, comporta la creazione di un “sistema” di cattura in grado di moltiplicare la  Anno
            potenzialità di risultato; né vi è dubbio che quel sistema si dirige ad un numero indiscri-
            minato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà cat-  IV
            turata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi».  -
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