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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

            ACQUE DI SCARICO


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 29 luglio 2008, n.
            31489. Frantoi oleari: la Cassazione conferma il suo consolidato indirizzo
            interpretativo in tema di sanzionabilità dello scarico dei liquami derivanti
            dalla molitura delle olive effettuato senza autorizzazione; disciplina degli sca-
            richi, ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il campionamen-
            to delle acque reflue; discontinuità dello scarico.

            «…è opportuno osservare in punto di diritto che secondo il consolidato indirizzo interpre-
            tativo di questa Suprema Corte “Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle
            olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal decreto legislativo 11 maggio 1999
            n. 152, configura il reato di cui all’art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in
            fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di
            produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche.” (sez. III,
            200226614, Iannotti, RV 222121 e giurisprudenza precedente conforme».


            È stato inoltre applicato «…il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema
            Corte, secondo il quale “In tema di disciplina degli scarichi, l’ispezione dello stabilimento
            industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, con-
            figurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme del codice di
            procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di poli-
            zia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è
            quella prevista dall’art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all’interessato del gior-
            no, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni.” (sez. III, 200315170,
            Piropan, RV 224456; conf. sez. III, 200223369, P.M. in proc. Scarpa, RV
            221627)…».


            «…sul punto della asserita discontinuità dello scarico effettuato dall’impianto per la lavo-
            razione delle olive è stato già affermato da questa Corte che “In tema di disciplina degli
            scarichi, lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irrego-
            larità, intermittenza e saltuarietà, se collegato a un determinato ciclo produttivo, ancorché
            di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio
            1999 n. 152” (sez. III, 200416720, Todesco, RV 228208)».


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 1° ottobre 2008,      Anno
            n. 37279. Le sanzioni relative agli scarichi industriali che superano i valori  IV
            limite tabellari.                                                           -
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