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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

               GIURISPRUDENZA




               ABUSO EDILIZIO

               Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 22 aprile 2008, n.
               16676. La Cassazione indica i parametri che integrano i concetti di “difformità
               totale” e “difformità parziale” delle opere rispetto al permesso di costruire.


               « A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (già dell’art. 7 della legge n. 47/1985),
               devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere che “com-
               portano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
               tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovve-
               ro l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
               organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
               La difformità totale si verifica, dunque, allorché si costruisca “aliud pro alio” e cioè
               riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle
               consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche
               su quello della valutazione economico-sociale.
               Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali si possono
               far rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le varia-
               zioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza».

               Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 13 maggio 2008,
               n. 19199. Grava sul proprietario dell’area ove è stata costruita da terzi un’o-
               pera abusiva a sua insaputa l’onere di provare la sua estraneità ai fatti.

               «In ordine alla ritenuta responsabilità per l’esecuzione della costruzione abusiva, la giuri-
               sprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema è orientata nel senso che non può
               essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un’area, un dovere
               di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva.
               Occorre considerare, invece, la situazione concreta in cui si è svolta l’attività incriminata, tenen-
               do conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell’interesse specifi-
               co ad effettuare la nuova costruzione (principio del “cui prodest”), nonché di tutte quelle situa-
               zioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della
               colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere…
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               Grava, comunque, sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che,
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               nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà».
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