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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA
«Premesso che la normativa introdotta dalla legge n. 394 del 1991, intitolata “Legge qua-
dro sulle aree protette”, all’art. 2 indica nella classificazione delle aree naturali protette
anche i parchi regionali, si rileva che, ai sensi del citato articolo 2 comma 5 della legge n.
394 del 1991, tra le zone protette rientrano, oltre i parchi nazionali, anche i parchi natu-
rali, interregionali e regionali.
L’art. 30 comma 8 della citata legge prevede a sua volta che “le sanzioni penali previste
dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di legge
regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e
con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali”».
Il divieto di introdurre armi all’interno delle zone protette di cui all’art. 11
lett. F della legge n. 394 del 1991 «costituisce …lo strumento prescelto dal legislato-
re per la radicale salvaguardia della fauna nelle zone protette ».
«Detto divieto riguarda quindi un’attività che si presume ope legis, potenzialmente peri-
colosa per gli equilibri naturali della fauna protetta,
In proposito, come ha precisato questa Corte (v. Sent. pen. sez. III sent. 22 marzo 2005,
n. 17611) “ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma
terzo lettera f e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è sufficiente la constatata presen-
za del privato, senza la prescritta autorizzazione all’interno dell’area protetta ed in pos-
sesso di un arma e munizioni indipendentemente dalla flagranza dell’attività venatoria o
dell’atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all’interno delle aree pro-
tette costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna
protetta del parco”».
INQUINAMENTO ARIA
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 28 marzo 2008,
n. 13225. In vigenza della nuova disciplina dettata dal T.U. ambientale la sem-
plice presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera non è più idonea a determinare la cessazione della permanenza del
reato in quanto è necessario distinguere tra le varie fattispecie di reato ex art.
279 D.Lgs. n. 152/2006.
«Il vigente dettato normativo non distingue più tra impianti preesistenti e successivi all’en- Anno
trata in vigore del D.L.vo n. 152/2006 (con la relativa differenza tra l’art. 24 e 25 IV
D.P.R. n. 203/1988) e, soprattutto, non ripete più il dettato del vecchio art. 25 comma -
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