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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA
1, che aveva dato luogo a quell’indirizzo giurisprudenziale …secondo cui la semplice pre-
sentazione della domanda di autorizzazione era idonea a determinare la cessazione della
permanenza del reato …».
« La formulazione dell’art. 279 D.L.vo n. 152/2006 prevede distinte fattispecie di reato,
che possono essere integrate dal fatto di “installare” o “esercitare” un impianto in assen-
za della prescritta autorizzazione, dal continuare l’esercizio dell’impianto o dell’attività
con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata, ovvero dal sottoporre un impian-
to a modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’art. 269, comma 8.
A sua volta, l’art. 269, in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, appunto
al comma 8, prevede un ulteriore distinguo tra modifica “sostanziale” (quella che compor-
ta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di
convogliabilità tecnica delle stesse) e “non sostanziale”, ricollegando al verificarsi dell’una
o dell’altra ipotesi effetti e sanzioni diverse sul piano penale».
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 23 luglio 2008, n.
30863. La necessità di autorizzazione per le emissioni in atmosfera anche per
l’esercizio di singoli impianti idonei a produrle. Vi è continuità normativa tra
l’ipotesi di reato di cui all’art. 25, comma sesto, del DPR n. 203/88 e le fatti-
specie previste dall’art. 279 del D. Lgs n. 152/06.
«È stato già affermato dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte,
in ordine alla pregiudiziale questione circa la necessità dell’autorizzazione per le emissio-
ni in atmosfera anche per l’esercizio di singoli impianti idonei a produrle, che: “In tema di
controllo delle emissioni nell’atmosfera il concetto di impianto non implica necessariamente
una struttura di notevoli dimensioni, e neppure una struttura complessa dell’insediamento,
essendo sufficiente anche una postazione parziale, che abbia attitudine concreta a cagiona-
re l’inquinamento dell’atmosfera.” (sez. III, 199806153, Danese, RV 210960; conf.
sez. III, 199408702, Colombo, RV 199414).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, considerato che la
fonte delle emissioni in atmosfera di uno stabilimento industriale può essere costituita anche da
un singolo impianto o macchinario utilizzato nell’ambito di un complesso ciclo produttivo. ».
«Vi è…piena continuità normativa tra l’ipotesi di reato di cui all’art. 25, comma sesto,
del DPR n. 203/88, con riferimento alla condotta di chi effettua il trasferimento di un
impianto senza autorizzazione, e la fattispecie di cui all’art. 279, primo comma, prima
Anno
parte, del D.Lgs n. 152/06 con riferimento alla condotta di “chi inizia a installare o eser-
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cisce un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione…”».
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