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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

               «L’art. 137, comma 5 [D.Lv. 152/06], con formulazione ancora più chiara rispetto al
               passato, punisce con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila a trentamila
               euro “chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori
               limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5
               alla parte terza del presente decreto”».
               È evidente che il legislatore «ha voluto punire lo scarico di acque reflue industriali che reca-
               pita in acque superficiali o in fognatura quando supera i valori limiti fissati nella tabella
               3, nonché lo scarico sul suolo di acque reflue industriali quando supera i valori limite fis-
               sati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più
               pericolose elencate nella tabella 5.
               Ha punito inoltre con la stessa pena qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque
               superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni,
               dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in rela-
               zione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5, per le quali - in ragione della loro mag-
               gior pericolosità - le autorità suddette non possono adottare limiti meno restrittivi.»




               ATTI AMMINISTRATIVI


               Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 20 giugno 2008,
               n. 25197. In base al disposto della norma contenuta nel comma 25 dell’art.
               32 della legge n. 326/2003, per le nuove costruzioni il beneficio del condo-
               no è limitato alle sole costruzioni residenziali ed a nulla rileva la circolare
               interpretativa del Ministero che indica in modo estensivo la norma, poiché
               un atto amministrativo non può modificare ciò che dispone una legge.

               La norma contenuta nel comma 25 dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, di
               conversione del D.L. 269 dello stesso anno, contenente misure urgenti per
               favorire lo sviluppo e per garantire la correzione dell’andamento dei conti
               pubblici, chiaramente dispone che per le nuove costruzioni il beneficio del
               condono è limitato alle sole costruzioni residenziali. «Unanime in tal senso – e
               non poteva essere diversamente data la estrema chiarezza del testo legislativo – l’interpre-
               tazione di questa Corte Suprema, come da ultimo risulta da Sez. III n. 8067 del 2007
               RV 236084».
               Peraltro è del tutto irrilevante che la circolare n. 2699 del 7.12.2005 del Mini-
               stero delle Infrastrutture e trasporti abbia espresso un giudizio diverso rite-
         Anno
               nendo il condono applicabile anche ad immobili aventi una diversa destina-
         IV
               zione.
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