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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

               Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 20 giugno 2008, n.
               25215. In merito al divieto di introdurre armi da caccia in una riserva naturale,
               non rileva il fatto che l’arma, al momento del ritrovamento, fosse smontata.

               «La norma …contenuta nell’art. 11 lett. f) della legge 394 del 1991 – legge quadro delle aree
               protette – vieta espressamente “l’introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi e qualsiasi
               mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati” ed il divieto, secondo quanto chiarito da que-
               sta Corte Suprema con la sentenza n. 2919 del 2000 Rv 215508 opera “a prescindere dalla
               flagranza dell’attività venatoria o dell’atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo
               strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta”».


               «Il reato infatti si consuma con la semplice introduzione non autorizzata dell’arma nella
               riserva, avendo la legge disposto una difesa per così dire a monte della fauna protetta, con
               la esclusione della necessità di qualsivoglia accertamento circa l’effettivo esercizio venatorio
               dal momento che la presenza indebita di un’arma nella riserva è ritenuta in via astratta e
               di non superabile presunzione un pericolo per il bene protetto.
               Né può in alcun modo rilevare che, …l’arma fosse smontata posto che anche in tal modo
               essa, una volta ricomposta con una operazione tutt’altro che disagevole o complicata, era
               pur sempre in grado di costituire una minaccia al bene che la norma intende tutelare… »

               Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 20 giugno 2008,
               n. 25217. I parchi naturali non necessitano della tabellazione perimetrale al
               fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività venatoria.

               «Vertendosi…in materia contravvenzionale è del tutto indifferente che nella zona protet-
               ta l’imputato si sia eventualmente introdotto per mera inavvertenza posto che per la inte-
               grazione dell’elemento soggettivo della fattispecie è sufficiente anche la sola colpa ».


               «Né la sua responsabilità potrebbe considerarsi esclusa nel caso in cui l’area protetta…
               non fosse segnalata da appositi cartelli indicanti il divieto dell’attività venatoria. Ed inve-
               ro essendo i parchi naturali istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla
               Gazzetta ufficiale essi non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuar-
               li come aree ove sia vietata l’attività venatoria...»

               Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 23 luglio 2008, n.
               30833. In base a quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991 tra le aree pro-
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               tette rientrano, oltre ai parchi nazionali, anche i parchi naturali, interregiona-
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               li e regionali: il conseguente divieto di introdurre armi in aree protette.
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