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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

            Poiché la norma ora trasfusa nell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 « consente al
            sindaco in via straordinaria di emettere “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e
            urgente necessità di tutela della salute pubblica e non si possa altrimenti provvedere …ordi-
            nanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestio-
            ne dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tute-
            la della salute e dell’ambiente”, deve ritenersi, secondo una interpretazione letterale e logi-
            ca delle disposizioni vigenti, che possono essere derogate soltanto quelle relative alle forme
            di smaltimento dei rifiuti, stante che la norma, che non è innovativa, ma semplicemente
            esplicativa della norma previgente, salva dalla deroga le disposizioni vigenti in materia di
            tutela ambientale [ “Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambienta-
            le…”] ».


            «Il potere derogatorio che la norma attribuisce al sindaco per lo smaltimento dei rifiuti è,
            quindi, limitato alla disciplina vigente nella stessa materia e, conseguentemente i reati ipo-
            tizzati non sono scriminati dall’ordinanza emanata, anche perché “l’ordinanza contingi-
            bile ed urgente emessa ai fini dello smaltimento dei rifiuti non può in alcun caso compor-
            tare il sacrificio dell’interesse pubblico che il provvedimento stesso è volto a salvaguardare e
            la cui titolarità è di spettanza dell’Autorità statale o regionale alla quale soltanto ne com-
            pete la composizione con altri interessi concorrenti, sempre che sia dei medesimi conte-
            stualmente portatrice” »


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 4 luglio 2008, n.
            27073. L’accertamento del mancato deposito per categorie omogenee di rifiuti
            di varia natura non consente la configurabilità del deposito temporaneo.


            La sentenza Tresolat di questa Corte [Cassazione n. 39544/2006 RV. 235703]
            «… ha pure ribadito che esula dall’attività di gestione il deposito temporaneo [che è comun-
            que soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva con il conseguen-
            te divieto di miscelazione e obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico], inteso quale
            raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e
            nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 183 lett. m) del d. lgs. n. 152 del 2006 ».


            «Nella specie, l’accertamento del mancato deposito per categorie omogenee [i rifiuti di varia
            natura erano indiscriminatamente ammassati nell’area aziendale] non consentiva la confi-
            gurabilità del deposito temporaneo … »                                      Anno


            Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 4 luglio 2008, n.     IV
            27085. La disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si applica  -
                                                                                        n.
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