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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza dell’11 luglio 2008,
n. 28836. In tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendo-
no ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla
produzione fino al loro smaltimento.
« …in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e
costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smalti-
mento.
Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della nor-
mativa di settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli
operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del pro-
duttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano
illeciti. »
«In particolare, si rileva che l’art. 15 c. 2 DLvo 22/1997 (ora 193 c. 2 DLvo
152/2006) prevede un sistema congegnato in modo tale da consentire un reciproco con-
trollo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti.
La norma dispone che il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, datato e fir-
mato dal produttore, o detentore, dei rifiuti e dal trasportatore. Costui conserva una copia
del documento, mentre le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acqui-
site, una dal destinatario medesimo e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una
al detentore originario.
Il detentore, che ha conferito i rifiuti a soggetto autorizzato alla attività di recupero o di
smaltimento, è esonerato da responsabilità alle seguenti condizioni: se ha ricevuto copia del
formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data del
conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero se, alla scadenza dei tre mesi, abbia dato
comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. ».
Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 24 luglio 2008, n.
31160. I materiali residui depositati per lungo tempo in aree inquinate ed
esposti ad agenti fortemente inquinanti perdono le proprie caratteristiche ori-
ginarie e devono essere considerati materiale da sottoporre a bonifica.
« …l’originaria natura dei rifiuti di cui si tratta [rifiuto legnoso], che ne avrebbero con-
sentito la classificazione in base al codice CER 030301, non può essere considerato un dato Anno
di fatto destinato a permanere indefinitamente nel tempo, risultando evidente che, a seguito
della esposizione ad agenti fortemente inquinanti protrattasi per un sufficiente periodo di IV
tempo…, il rifiuto perde le caratteristiche originarie, dovendo essere qualificato…quale -
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SILVÆ 301