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RASSEGNA GIURIDICO-LEGISLATIVA

               anche ai fanghi di depurazione, sicché l’accumulo di detti fanghi costituisce
               attività di stoccaggio degli stessi; né questi possono essere considerati sotto-
               prodotto se non ricorrono tutte le condizioni di legge.

               «… va osservato che la disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si appli-
               ca anche ai fanghi di depurazione, sicché l’accumulo di detti fanghi costituisce attività di
               stoccaggio degli stessi, ossia un’attività di smaltimento consistente in operazioni di deposi-
               to preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva
               di materiali. »

               «Inoltre, non è pertinente, per escludere i suddetti materiali dalla disciplina dei rifiuti, il
               riferimento alla nozione di sottoprodotto…
               A tal fine il sottoprodotto si configura quando:
               - l’impresa che li produce non se ne disfi, non è obbligata a disfarsene e non ha deciso di
               disfarsene;
               - sia impiegato direttamente dall’impresa che lo produce o sia commercializzato a condi-
               zioni favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego senza
               necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo;
               - l’utilizzazione sia certa e non eventuale e, a tale scopo, deve essere verificata la rispon-
               denza agli standards merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e
               deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto a effettivo utilizzo, in conformità a
               tali standards e norme, tramite una dichiarazione del produttore o del detentore, contro-
               firmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo;
               - il suo utilizzo non comporti per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a
               quelle delle normali attività produttive.
               Tali condizioni devono sussistere contestualmente, sicché la mancanza di una sola di esse
               comporta l’assoggettamento del materiale alla disciplina sui rifiuti. »


               Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 2 luglio 2008, n.
               26526. In materia di gestione dei rifiuti, sussiste in capo alla ditta ricevente
               l’obbligo di controllare che anche coloro che si pongono come intermediari
               siano debitamente autorizzati.


               «Sussiste in capo alla ditta ricevente …l’obbligo di controllare che anche coloro che si pon-
               gono come intermediari siano debitamente autorizzati e, qualora tale doverosa verifica sia
               omessa, il detentore risponde quantomeno a titolo di colpa, per inosservanza delle regole di
         Anno
               cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all’art. 51 comma primo del D.Lgs.
         IV
               n. 22 del 1997, ora art. 256 DLgs 152/06.»
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         n.
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