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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale



               Viene esteso a tutto il territorio regionale ed a fini generali, e non ai
            soli fini dell’Amministrazione forestale, l’inventario forestale quale
            strumento propedeutico per la formazione delle politiche di settore.

            Art. 6. Pianificazione regionale forestale
               1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge ed all’articolo 1 del
            decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazio-
            nali e comunitari assunti dall’Italia in materia di biodiversità, cambiamenti clima-
            tici e lotta alla desertificazione, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste,
            avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste,
            predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desu-
            mibili dall’inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.
               2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato
            in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adegua-
            mento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
               3. Nelle more della redazione dell’inventario e della carta forestale regionale,
            l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano
            forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere
            del comitato forestale regionale di cui all’articolo 5 ter.
               4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e
            modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela
            del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo cri-
            teri di gestione sostenibile.
               5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali
            ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato
            forestale regionale ed è adottato, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltu-
            ra e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.
               6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a sogget-
            ti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more
            della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.
               7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori
            ricompresi dall’inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione
            indicati nel presente articolo, a pena di nullità.
               Vengono quivi dettagliati i contenuti e le modalità di formazione
            della pianificazione forestale regionale, nonché la “centralità” della      Anno
            stessa rispetto agli altri strumenti di programmazione. È, questo, un
            importante segnale di discontinuità e novità rispetto alla pianificazione   IV
            comunitaria e nazionale, che pone la Sicilia all’avanguardia nel conside-   -
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