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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale



               vità di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli
               incendi.
                  2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:
               a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
               b) le aree a rischio d’incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tema-
                  tica aggiornata con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché
                  la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di dece-
                  spugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale com-
                  bustibile;
               c) i periodi a rischio d’incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e
                  dell’esposizione ai venti;
               d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
               e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree
                  e nei periodi a rischio;
               f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche
                  attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
               g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane
                  nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
               h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco
                  nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
               i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di
                  previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare
                  nelle aree a più elevato rischio;
               l) gli indirizzi in ordine all’immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del
                  mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
               m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
               n) le attività informative;
               o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il rag-
                  giungimento degli obiettivi del piano;
               p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi
                  metodi e tecniche, intesi ad accrescere l’efficacia dell’azione;
               q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 33;
               r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
                  3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qual-
               siasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a
               nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
         Anno
                  4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro
         IV
               il 31 marzo di ciascun anno.
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