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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale
vità di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli
incendi.
2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
b) le aree a rischio d’incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tema-
tica aggiornata con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché
la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di dece-
spugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale com-
bustibile;
c) i periodi a rischio d’incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e
dell’esposizione ai venti;
d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree
e nei periodi a rischio;
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche
attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane
nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco
nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di
previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare
nelle aree a più elevato rischio;
l) gli indirizzi in ordine all’immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del
mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il rag-
giungimento degli obiettivi del piano;
p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi
metodi e tecniche, intesi ad accrescere l’efficacia dell’azione;
q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 33;
r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qual-
siasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a
nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
Anno
4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro
IV
il 31 marzo di ciascun anno.
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