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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale
rare la pianificazione forestale quale elemento qualificante per la tutela
dei territori “fragili”.
Art. 14. Piani di gestione forestale sostenibile
1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati ope-
rano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito deno-
minati ‘piani’.
2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal
comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al
patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.
3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di
fruizione delle bellezze paesaggistiche.
(omissis)
In particolare i “piani di assestamento forestale” divengono “piani
di gestione forestale sostenibile”, assumendo una terminologia (ed un
contenuto) più moderno e consono ai tempi. Viene inoltre enfatizzato
il ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in
sede comunitaria.
Il successivo Capo III reca la Disciplina degli interventi forestali, e
prevede la programmazione attuativa delle politiche generali definite
dalla pianificazione di settore.
Art. 28. Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei
limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di
interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e
conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente, redatto ai
sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell’articolo 83, inse-
rendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana
R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restan-
do le categorie prioritarie di intervento elencate nell’articolo 14, comma 3, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002,
n. 7, e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
(omissis)
Il legislatore ha operato il necessario collegamento e coordinamen-
to tra i diversi rami dell’Amministrazione regionale in materia di gover-
Anno
no del territorio, rimarcando il ruolo primario del settore forestale e
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dell’attività sistematoria estensiva per l’assetto idrogeologico.
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