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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale



               lia si colloca nelle ultime produzioni quanto a quota del fabbisogno ener-
               getico complessivo coperto da produzione di energia da biomasse, pari
               al 2,5%, contro la media europea del 3,5%. Oltre alla rilevanza economi-
               co-produttiva, le risorse forestali hanno un ruolo strategico nella prote-
               zione dell’ambiente, dell’assetto idrogeologico, del paesaggio e nella miti-
               gazione dei cambiamenti climatici. Queste funzioni svolte dalle foreste,
               difficilmente valutabili in termini economici, definiscono la multifunzio-
               nalità del patrimonio forestale. L’uso delle superfici forestali assume
               quindi molteplici funzioni che possono garantire, attraverso un utilizzo
               consapevole e attivo del patrimonio forestale, vantaggi economici ed
               occupazionali non solo attraverso la produzione di legname, ma anche
               attraverso l’opportuna valorizzazione del ruolo ambientale, storico-cul-
               turale e sociale che le foreste svolgono. La gestione delle foreste è dun-
               que sempre più orientata verso la produzione di servizi senza prezzo,
               indirizzando anche la produzione legnosa sempre più verso interventi sil-
               vicolturali sostenibili e all’adozione di pratiche di gestione sostenibili.”

                  Il suddetto Piano definisce quindi tre Assi:


               • Asse I “Miglioramento della competitività del settore agricolo e
                  forestale”
               • Asse II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”
               • Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione del-
                  l’economia rurale”


                  Di fondamentale importanza risulta, ai fini della identificazione del-
               l’ambito di applicazione delle norme, la definizione di “bosco” che, un
               tempo fornita dall’inventario forestale nazionale, oggi viene indicata a
               livello nazionale dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, che fa comun-
               que salve le eventuali diverse disposizioni regionali in materia. È
               comunque ormai accezione diffusa anche a livello normativo, oltre che
               tecnico-scientifico, l’esclusione dell’arboricoltura da legno e degli
               impianti “artificiali” dal novero del “bosco” propriamente detto, con
               tutti gli effetti che ne conseguono.
                  È importante segnalare che la definizione di bosco viene inserita in
               una legge-quadro in materia di incendi boschivi.
         Anno
                  La predetta legge nazionale reca precise norme in materia di irre-
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               versibilità di destinazione e di vincoli per le aree percorse da incendio.
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