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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale
pito i nuovi orientamenti in materia ambientale ed allineato la legisla-
zione regionale a quella nazionale.
In particolare, con riferimento agli articoli predetti, sono state
apportate significative modifiche relativamente ai seguenti articoli:
Art. 1. Finalità
1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del ter-
ritorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità
agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da
essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-
silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e
delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svan-
taggiate, l’incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e
delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico,
la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e
il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e
multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.
2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regiona-
le, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.
3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia,
con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazio-
ne di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato
di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con
apposito provvedimento dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.
Art. 3. Applicabilità delle norme statali
Art. 4. Definizione di bosco
Comma aggiunto:
Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione
siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.
I due articoli precedenti operano un importante rinvio alla normati-
va nazionale, allineandosi alla stessa.
Art. 5. Inventario e carta forestale regionale
1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strut-
ture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna
Anno
l’inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la for-
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mazione delle politiche di settore.
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