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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale



            Art. 32. Piano per l’acquisizione dei terreni
               1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocol-
            lo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfe-
            ra, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di
            cui all’articolo 28 nonché il miglioramento, l’ampliamento ed una maggiore razio-
            nalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l’Assessorato
            regionale dell’agricoltura e delle foreste, tramite l’Azienda regionale delle foreste
            demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei
            limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispet-
            to dei seguenti criteri prioritari, nell’ordine di seguito riportato:
            a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il
               preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o
               ricadano all’interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria,
               SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;
            b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;
            c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di
               particolare interesse sistematorio;
            d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il
               preesistente demanio;
            e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini
               idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;
            f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpa-
               bili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari
               interessi;
            g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;
            h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.
               2. È, altresì, autorizzata l’acquisizione di aree di particolare interesse natura-
            listico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d’acqua, pantani, rocce e anfratti anche
            ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali.
               (omissis)
               Il richiamo al protocollo di Kyoto nonché ai SIC, ZPS o ZSC rende
            conto della modernità delle finalità del piano, che risponde alle ricono-
            sciute valenze ambientali delle foreste quali contenitori-contenuto di
            biodiversità.

            Art. 35. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi                Anno
               1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regiona-  IV
            le per l’agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle atti-  -
                                                                                        n.
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