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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale
Art. 32. Piano per l’acquisizione dei terreni
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocol-
lo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfe-
ra, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di
cui all’articolo 28 nonché il miglioramento, l’ampliamento ed una maggiore razio-
nalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l’Assessorato
regionale dell’agricoltura e delle foreste, tramite l’Azienda regionale delle foreste
demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispet-
to dei seguenti criteri prioritari, nell’ordine di seguito riportato:
a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il
preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o
ricadano all’interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria,
SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;
b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;
c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di
particolare interesse sistematorio;
d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il
preesistente demanio;
e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini
idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;
f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpa-
bili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari
interessi;
g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;
h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.
2. È, altresì, autorizzata l’acquisizione di aree di particolare interesse natura-
listico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d’acqua, pantani, rocce e anfratti anche
ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali.
(omissis)
Il richiamo al protocollo di Kyoto nonché ai SIC, ZPS o ZSC rende
conto della modernità delle finalità del piano, che risponde alle ricono-
sciute valenze ambientali delle foreste quali contenitori-contenuto di
biodiversità.
Art. 35. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi Anno
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regiona- IV
le per l’agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle atti- -
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