Page 184 - orientamento I bozza
P. 184

Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale



            in materia di repressione degli incendi boschivi, fermo restando il coor-
            dinamento statale in materia di interventi aerei.
               La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, modificando l’art. 117
            della Costituzione, ha innanzitutto (comma 1) previsto che “la potestà
            legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto … dei vincoli derivanti
            dall’ordinamento comunitario”.
               Il successivo comma 2 non ha incluso la materia forestale tra le com-
            petenze legislative esclusive dello Stato. L’unica materia, per così dire
            “affine” alle foreste, risulta data dalla lettera s) del comma 2 del sud-
            detto art. 117, come oggi sostituito, che conferma le competenze esclu-
            sive statali in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
            culturali”.
               Il successivo comma 3 dello stesso articolo, nell’elencare le mate-
            rie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, annovera “il
            governo del territorio” e la “valorizzazione dei beni culturali ed
            ambientali”.
               Risultando, a termini del successivo comma 4, spettante alle Regioni
            “la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
            legislazione dello Stato,” è di tutta evidenza che la materia forestale è,
            ormai, di competenza delle Regioni, le quali, a termini del comma 5 del
            più volte citato art. 117, “nelle materie di loro competenza, partecipano alle deci-
            sioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attua-
            zione ed all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea”.
               A livello nazionale le linee di programmazione, definite antecedente-
            mente all’entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V di cui
            si è detto, sono rappresentate dal Documento di Programmazione Agri-
            colo, Agroalimentare, Agroindustriale e forestale (DPAAAF), il quale ha
            ribadito, a suo tempo, la necessità della conservazione e valorizzazione
            delle foreste e dei prodotti forestali in un approccio globale di gestione
            sostenibile delle risorse naturali. Gli strumenti di programmazione regio-
            nale sostituivano comunque già allora parte integrante del documento.
               L’Italia ha quindi, con l’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.57, dele-
            gato il Governo ad emanare decreti legislativi per la modernizzazione,
            tra gli altri, del settore delle foreste, “al fine di favorire lo sviluppo sostenibi-
            le del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferen-  Anno
            ze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa”.
               Il Governo, in data 18 maggio 2001, ha emanato il relativo decreto,      IV
            che affida ai Ministri dell’Ambiente e delle politiche agricole e foresta-  -
                                                                                        n.
                                                                                        10
                                                                       SILVÆ           189
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189