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Politiche comunitarie, nazionali e della Regione siciliana nel settore forestale
in materia di repressione degli incendi boschivi, fermo restando il coor-
dinamento statale in materia di interventi aerei.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, modificando l’art. 117
della Costituzione, ha innanzitutto (comma 1) previsto che “la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto … dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario”.
Il successivo comma 2 non ha incluso la materia forestale tra le com-
petenze legislative esclusive dello Stato. L’unica materia, per così dire
“affine” alle foreste, risulta data dalla lettera s) del comma 2 del sud-
detto art. 117, come oggi sostituito, che conferma le competenze esclu-
sive statali in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali”.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo, nell’elencare le mate-
rie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, annovera “il
governo del territorio” e la “valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali”.
Risultando, a termini del successivo comma 4, spettante alle Regioni
“la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato,” è di tutta evidenza che la materia forestale è,
ormai, di competenza delle Regioni, le quali, a termini del comma 5 del
più volte citato art. 117, “nelle materie di loro competenza, partecipano alle deci-
sioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attua-
zione ed all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea”.
A livello nazionale le linee di programmazione, definite antecedente-
mente all’entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V di cui
si è detto, sono rappresentate dal Documento di Programmazione Agri-
colo, Agroalimentare, Agroindustriale e forestale (DPAAAF), il quale ha
ribadito, a suo tempo, la necessità della conservazione e valorizzazione
delle foreste e dei prodotti forestali in un approccio globale di gestione
sostenibile delle risorse naturali. Gli strumenti di programmazione regio-
nale sostituivano comunque già allora parte integrante del documento.
L’Italia ha quindi, con l’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.57, dele-
gato il Governo ad emanare decreti legislativi per la modernizzazione,
tra gli altri, del settore delle foreste, “al fine di favorire lo sviluppo sostenibi-
le del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferen- Anno
ze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa”.
Il Governo, in data 18 maggio 2001, ha emanato il relativo decreto, IV
che affida ai Ministri dell’Ambiente e delle politiche agricole e foresta- -
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