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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi



            non è principalmente destinato a produrlo non come rifiuto ma come
            sottoprodotto, a condizione che il suo riutilizzo sia certo, senza trasformazione pre-
            liminare, e nel corso del medesimo processo di produzione; quest’ultima analisi
            non è valida per quanto riguarda i residui di consumo, che non possono esse-
            re quindi considerati “sottoprodotti” di un processo di fabbricazione.
               Come è evidente, quindi, il giudice europeo classifica come rifiuti
            (oltre ai rottami metallici finché non vengano totalmente recuperati)
            tutti quelli che oggi l’ordinamento italiano chiama Materia Prima
            Secondaria, prodotti o combustibili o, comunque, vuole escludere
            espressamente dall’ambito e dalla disciplina sui rifiuti.
               Non a caso, quindi, nella ultima procedura di infrazione in corso già
            richiamata, la Commissione europea, nel parere motivato 2005/401
            del 13 dicembre 2005, evidenzia che, in base alla giurisprudenza della
            Corte di Giustizia una operazione di recupero può dirsi completa nel momento
            in cui un rifiuto soggetto ad operazioni di trasformazione non possa più essere
            distinto da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie…..Al con-
            trario, il tenore letterale della disposizione italiana, non specificando le operazioni
            di recupero attribuisce al criterio della conformità alle specifiche tecniche CECA,
            Aisi, Caef, Uni, Euro e ad altre una importanza decisiva, quando è palese che la
            corrispondenza a dette specifiche non sia di per sé un criterio sufficiente per stabili-
            re che un materiale è un rifiuto oppure un prodotto (esistono varie specifiche tecni-
            che proprio in relazione a determinate categorie di rifiuti).
               Per questi motivi in data 3 luglio 2006 lo stato italiano è stato defe-
            rito alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per aver introdotto
            nella normativa nazionale una definizione restrittiva di rifiuto. A pare-
            re della Commissione queste esclusioni sono contrarie alla direttiva sui
            rifiuti, che non può essere derogata da alcuna norma di diritto interno
            e che non prevede esclusioni nei confronti dei rottami derivanti dagli
            scarti di lavorazioni oppure originati da cicli produttivi o di consumo e
            riutilizzati nell’industria siderurgica e metallurgica.
               Si deve infine porre in evidenza che il Decreto Legislativo 152/2006
            conferma quanto stabilito dalla legge delega n. 308/2004 è cioè che i
            rottami ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti a tutti gli effet-
            ti materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero sulla
            base di una semplice dichiarazione del fornitore o produttore. Gli          Anno
            addetti facenti parte delle due categorie devono iscriversi, a garanzia
            della dichiarazione, in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gesto-      IV
            ri Ambientali. Tale previsione pone un serio problema per quanto            -
                                                                                        n.
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