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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi
collusi, che aggiungono possibilità di utilizzare il sistema per fini di rici-
claggio o di immissione di capitali illeciti o con destinazione illecita. Al
riguardo, va evidenziato che la Commissione Parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata ha avuto modo di eviden-
ziare l’insoddisfazione manifestata dagli investigatori e dai magistrati
per il livello qualitativo e, in taluni casi, quantitativo delle segnalazioni
sospette, specie in zone omertose e ad alto indice di mafiosità; a tale
insoddisfazione si aggiunge il ritardo con cui spesso giungono tali
segnalazioni.
In relazione alle considerazioni sopra espresse, il 42° Comandante in
Seconda della Guardia di Finanza e Generale di Divisione Gaetano
Nanula propone, quale soluzione per ottenere veramente un sistema
efficiente di contrasto al riciclaggio, un livellamento nella distribuzione
delle informazioni e ancora, la Commissione d’Inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata individua la vera soluzione del problema
nella possibilità di un più facile accesso alle informazioni in possesso
dei sistemi bancari e finanziari da parte delle autorità inquirenti.
La scomparsa dei rifiuti ferrosi e/o metallici dall’ordina-
mento giuridico italiano.
Quale categoria rientra nei rottami metallici? Il concetto è spiegato
nel comma 1 dell’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
che rappresenta il nuovo Testo Unico della normativa ambientale.
Secondo la normativa approvata le materie prime secondarie si divido-
no in: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero
completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad
altre specifiche nazionali o internazionali da individuarsi con decreto
ministeriale; rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta diffe-
renziata, che posseggono in origine le stesse caratteristiche Ceca, Aisi,
Caef, Uni, Euro od altre nazionali e internazionali.
Con l’entrata in vigore del decreto viene sancito, ai sensi del com-
binato disposto degli artt. n. 181 comma 12, 13 e n. 183, che, se un
residuo industriale può, ab origine o dopo una operazione di recupero,
essere usato in un processo industriale o commerciale, come materia
prima secondaria, combustibile o prodotto, viene sottratto ex lege dalla
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disciplina dei rifiuti. L’unico limite (art. 181 comma 6) è che i mate-
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riali abbiano le caratteristiche da fissarsi con futuri decreti governati-
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