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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi
nizzata, poichè rappresenta il punto di contatto del tessuto criminale
con il circuito economico legale.
A tal proposito, è interessante inquadrare tre fasi fondamentali del
processo di riciclaggio, frutto di studio anche da parte del Gruppo di
Azione Finanziaria Internazionale: il collocamento (o placement stage),
attraverso cui il denaro “sporco” diventa “moneta scritturale”, ossia
viene tramutato in saldi attivi di rapporti intrattenuti con intermediari
finanziari; il layering stage, in cui avviene il camuffamento del’origine e
l’eliminazione delle tracce contabili del denaro “sporco” soprattutto
attraverso ulteriori trasferimenti; l’integrazione (o integration stage), ossia
la fase finale, in cui non è più possibile rintracciare la provenienza del
denaro che, in questo modo, viene immesso “di diritto” nel circuito
legale. Le tecniche dela rimmissione del denaro nel circuito legale, oltre
ad essere le più varie possibile, sono in continua evoluzione, grazie alle
numerose possibilità offerte dalla globalizzazione. Non a caso le tre fasi
del riciclaggio spesso si svolgono in Paesi diversi, spesso iniziando il
collocamento in un centro off shore.
Per la criminalità organizzata il fenomeno del riciclaggio rappresen-
ta uno dei momenti di crisi che deve affrontare lungo il percorso che
porta alla formazione dei proventi illeciti, così come quello della com-
missione del reato cosiddetto “presupposto”.
Per fronteggiare i rischi per l’economia che derivano dal riciclaggio,
sono state introdotte molteplici normative articolate sui piani interna-
zionali, comunitari e nazionali.
La prevenzione del sistema finanziario.
Il primo passo verso la repressione penale del riciclaggio prese le
mosse dalla Convenzione ONU contro il traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope indetta a Vienna il 19 dicembre 1988. Fu que-
sto il primo intervento internazionale e comunitario attraverso cui gli
Stati membri venivano sollecitati a conferire rilevanza penale ad una
serie di condotte come la conversione o il trasferimento di beni prove-
nienti dal traffico di stupefacenti o la dissimulazione della loro natura
illecita. Allo stesso periodo risale la Dichiarazione dei principi del
Comitato di Basilea adottata il 12 dicembre 1988 con la quale furono Anno
fissati, tra gli altri, i principi di identificazione della clientela e di colla-
borazione con le Autorità, giudiziarie e di Polizia, nel rispetto delle IV
norme sulla riservatezza della clientela. Intervennero, poi, sul piano -
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