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Il riciclaggio del denaro di provenienza illecita connesso alla gestione dei rifiuti ferrosi



            nizzata, poichè rappresenta il punto di contatto del tessuto criminale
            con il circuito economico legale.
               A tal proposito, è interessante inquadrare tre fasi fondamentali del
            processo di riciclaggio, frutto di studio anche da parte del Gruppo di
            Azione Finanziaria Internazionale: il collocamento (o placement stage),
            attraverso cui il denaro “sporco” diventa “moneta scritturale”, ossia
            viene tramutato in saldi attivi di rapporti intrattenuti con intermediari
            finanziari; il layering stage, in cui avviene il camuffamento del’origine e
            l’eliminazione delle tracce contabili del denaro “sporco” soprattutto
            attraverso ulteriori trasferimenti; l’integrazione (o integration stage), ossia
            la fase finale, in cui non è più possibile rintracciare la provenienza del
            denaro che, in questo modo, viene immesso “di diritto” nel circuito
            legale. Le tecniche dela rimmissione del denaro nel circuito legale, oltre
            ad essere le più varie possibile, sono in continua evoluzione, grazie alle
            numerose possibilità offerte dalla globalizzazione. Non a caso le tre fasi
            del riciclaggio spesso si svolgono in Paesi diversi, spesso iniziando il
            collocamento in un centro off shore.
               Per la criminalità organizzata il fenomeno del riciclaggio rappresen-
            ta uno dei momenti di crisi che deve affrontare lungo il percorso che
            porta alla formazione dei proventi illeciti, così come quello della com-
            missione del reato cosiddetto “presupposto”.
               Per fronteggiare i rischi per l’economia che derivano dal riciclaggio,
            sono state introdotte molteplici normative articolate sui piani interna-
            zionali, comunitari e nazionali.

            La prevenzione del sistema finanziario.
               Il primo passo verso la repressione penale del riciclaggio prese le
            mosse dalla Convenzione ONU contro il traffico illecito di sostanze
            stupefacenti e psicotrope indetta a Vienna il 19 dicembre 1988. Fu que-
            sto il primo intervento internazionale e comunitario attraverso cui gli
            Stati membri venivano sollecitati a conferire rilevanza penale ad una
            serie di condotte come la conversione o il trasferimento di beni prove-
            nienti dal traffico di stupefacenti o la dissimulazione della loro natura
            illecita. Allo stesso periodo risale la Dichiarazione dei principi del
            Comitato di Basilea adottata il 12 dicembre 1988 con la quale furono        Anno
            fissati, tra gli altri, i principi di identificazione della clientela e di colla-
            borazione con le Autorità, giudiziarie e di Polizia, nel rispetto delle     IV
            norme sulla riservatezza della clientela. Intervennero, poi, sul piano      -
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